I fatti di danneggiamento sono classificabili in:

  • reati di danneggiamento patrimoniale (o reati di danneggiamento in senso stretto), coi quali si punisce il danneggiamento come fatto offensivo esclusivamente del patrimonio altrui e che comprendono:
    • il danneggiamento comune (art. 635), il danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis), l’uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) e il deturpamento o imbrattamento di cose altrui (art. 639);
    • i danneggiamenti militari;
    • i danneggiamenti marittimi o aerei.

All’interno di tale categoria, il danneggiamento comune e l’uccisione o danneggiamento di animali si differenziano per l’oggetto materiale, e questi due, a loro volta, si differenziando dal deturpamento o imbrattamento di cose altrui per il tipo di condotta;

  • reati di danneggiamento ultrapatrimoniale (o reati mediante danneggiamento), coi quali si punisce il danneggiamento come mezzo offensivo anche di beni superiori, stante la particolare natura o destinazione delle cose danneggiate o a causa del particolare mezzo usato, dell’evento verificatosi o del fine perseguito (es. personalità internazionale dello Stato, pubblica amministrazione, incolumità pubblica).

Il fatto di danneggiamento, mentre di regola costituisce reato autonomo, in alcune fattispecie viene previsto come elemento aggravante.

Il danneggiamento, peraltro, costituisce reato di aggressione unilaterale, onde non ricorre quando il reo perviene al danneggiamento della cosa passando attraverso l’atto dispositivo della vittima. All’interno della categoria dei reati di aggressione unilaterale, il danneggiamento si differenzia dalle altre fattispecie (es. furto, appropriazione):

  • in queste ultime il reo punta sul diretto trapasso di valori patrimoniali dal patrimonio della vittima al proprio;
  • nel primo il reo arreca la perdita di altrui elementi patrimoniali senza diretta trasfusione nel proprio patrimonio. Non si ha danneggiamento ma furto, quindi, nei casi in cui la distruzione della cosa costituisca, in concreto, il modo per l’immediato trapasso dei valori patrimoniali della vittima al reo.
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