Consiste nel fatto di chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità . Tale reato, peraltro, ricorre salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 635 ter):

  • circa l’elemento oggettivo, tale delitto si differenzia dal danneggiamento dell’art. 635 bis:
    • sotto il profilo dell’oggetto materiale, essendo questo specificamente costituito dalle informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (software).

L’omessa menzione della qualifica altrui dei suddetti bene, prevista invece dall’art. 635 bis, sembrerebbe significare che il reato in esame sussiste anche se i beni informatici danneggiati sono propri, a patto che ricoprano un ruolo di pubblica utilità;

  • sotto il profilo della condotta, perché l’art. 635 ter, a differenza del precedente, prevede un reato a consumazione anticipata (o di attentato): la formula fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere , infatti, eleva a delitto perfetto un fato integrante al più un tentativo di danneggiamento;
  • sotto il profilo dell’offesa, poiché il reato in esame è reato di pericolo;
  • sotto il profilo della perfezione, perfezionandosi esso con la realizzazione della condotta diretta a danneggiare. Trattandosi di reato di pericolo, peraltro, il tentativo non è configurabile (pericolo di pericolo);
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non richiedendo l’art. 635 ter alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e la volontà di porre in essere le condotte sopra esaminate.

L’ipotesi di cui all’art. 635 ter co. 2 ( se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici ) deve essere considerata come figura autonoma (non circostanziata) di reato aggravato dall’evento voluto, con conseguente inapplicabilità del bilanciamento delle circostanze.

Circostanze aggravanti, invece, sono quelle previste dall’art. 635 ter co. 3, identiche a quelle dell’art. 635 bis co. 2, alle quali rinviamo.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione da 1 a 4 anni;
  • nell’ipotesi di cui all’art. 635 ter co. 2 (reato aggravato dall’evento voluto), con la reclusione da 3 a 8 anni;
  • nelle ipotesi aggravate di cui al co. 3, con la reclusione suddetta aumentata fino a 1/3.
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