Consiste nel fatto descritto dall’art. 635 quinquies: se il fatto di cui all’art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne il funzionamento :

  • circa l’elemento oggettivo, tale reato si differenzia dal danneggiamento dell’art. 635 quater:
    • sotto il profilo dell’oggetto materiale, essendo esso costituito, al pari dell’art. 635 ter, da sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (hardware);
    • sotto il profilo della condotta, dal momento che l’art. 635 quinquies prevede un reato a consumazione anticipata (o di pericolo) e non di evento, similmente all’art. 635 ter;
    • sotto il profilo dell’evento, poiché al duplice evento dell’art. 635 quater fa riscontro nel reato in esame l’unico evento della distruzione;
    • sotto il profilo dell’offesa, trattandosi, come detto, di reato non di danno, come invece quello dell’art. 635 quater, ma di pericolo;
    • sotto il profilo della perfezione, perfezionandosi il reato con la condotta danneggiatrice delle informazioni, dei dati e dei programmi diretta a danneggiare i sistemi. Trattandosi di reato di pericolo, peraltro, il tentativo non è configurabile (pericolo di pericolo);
    • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non richiedendo l’art. 635 quinquies alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà dei fatti diretti a danneggiare i sistemi.

L’ipotesi di cui all’art. 635 quinquies co. 2 ( se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile ), al pari di quella dell’art. 635 ter co. 2, rappresenta una figura autonoma di reato aggravato dall’evento voluto. Circostanze aggravanti, invece, sono quelle previste dall’art. 635 quinquies co. 3, identiche a quelle previste dall’art. 635 bis.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione da 1 a 4 anni;
  • nell’ipotesi di cui all’art. 635 quinquies co. 2, con la reclusione da 3 a 8 anni;
  • nelle ipotesi aggravate di cui al co. 3, con la reclusione suddetta aumentata fino a 1/3.
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