Consiste nel fatto di chiunque, mediante le condotte dell’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento , e ricorre salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 635 quater):

  • circa l’elemento oggettivo, tale fattispecie si differenzia da quella dell’art. 635 bis:
    • sotto il profilo dell’oggetto materiale, essendo questo costituito dai sistemi informatici (complesso organico per l’elaborazione automatizzata dei dati per mezzo di elaboratori elettronici) o sistemi telematici (complesso organico per l’elaborazione e la comunicazione a distanza dei dati per mezzo di strumenti informatici), espressioni con cui l’art. 635 quater sembra riferirsi all’hardware;
    • sotto il profilo della condotta, poiché accanto alle richiamate condotte dell’art. 635 bis (distruggere, deteriorare, cancellare, alterare e sopprimere), sono state aggiunte le due ulteriori condotte dell’introduzione e della trasmissione di informazioni, dati o programmi, per colpire i danneggiamenti realizzati a distanza;
    • sotto il profilo dell’evento, che è duplice dato che le suddette condotte, per poter integrare gli estremi del reato dell’art. 635 quater, debbono cagionare gli ulteriori eventi, più gravi, della distruzione (annientamento della funzione strumentale), del danneggiamento (diminuzione della funzione strumentale), dell’inservibilità, totale o parziale (inidoneità allo svolgimento della funzione strumentale), o del grave ostacolo al funzionamento (alterazione, anche temporanea, del funzionamento del sistema dovuta ad attacchi a siti o a portali) dei sistemi informatici o telematici.

Ci troviamo quindi di fronte a due eventi, distinti ma compenetrati:

  • (evento minore) il danneggiamento di dati, informazioni e programmi;
  • (evento maggiore) il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici.

L’attuale distinta previsione del danneggiamento dei dati e del danneggiamento dei sistemi pone il problema, di non agevole soluzione, di individuare le condotte che si limitano al solo danno per le informazioni, dati o programmi e le condotte che, pur incidendo sulle informazioni, dati o programmi, si traducono anche in un danno per i sistemi (linea di demarcazione tra gli artt. 635 bis e 635 quater);

  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non richiedendo l’art. 635 quater alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà delle condotte tipiche e degli eventi da queste causati;
  • l’oggetto giuridico, anche in questo caso, sono le relazioni di proprietà e di godimento dei sistemi informatici e telematici;
  • circa l’offesa, trattasi di reato di danno;
  • la perfezione si ha nel momento in cui si verifica l’evento finale della distruzione, del danneggiamento, dell’inservibilità o del grave ostacolo dei sistemi informatici o telematici. Il tentativo è configurabile.

Trattamento sanzionatorio: il presente reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione da 1 a 5 anni;
  • nelle ipotesi aggravate (art. 635 quater co. 2 identico all’art. 635 ter co. 2), con la suddetta pena aumentata fino a 1/3.
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