Consiste nel fatto di chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui . Tale reato, peraltro, ricorre salvo che il fatto costituisca più grave reato (v. artt. 635 ter, quater e quinquies) (art. 635 bis):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • circa l’elemento oggettivo, il danneggiamento in esame si differenzia dal danneggiamento comune dell’art. 635 e dai danneggiamenti elettronici degli artt. 635 ter, quater e quinquies:
    • sotto il profilo dell’oggetto materiale, essendo questo specificamente costituito da informazioni (rappresentazioni incorporate in un supporto materiale avente un legame funzionale con il sistema informatico), dati (rappresentazioni di informazioni codificate in forma non percepibile visivamente) e programmi (coordinate di dati attraverso i quali i computer riescono ad operare) di privata utilità (software);
    • sotto il profilo della condotta, poiché il nuovo art. 635 bis:
      • ha conservato le precedenti condotte del distruggere (annientamento del supporto fisico) e deteriorare (diminuzione della funzione strumentale di dati e programmi);
      • ha previsto tre nuove condotte della cancellazione (annientamento del contenuto informatico), dell’alterazione (modificazione dei dati o dei programmi attraverso la manipolazione delle istruzioni che le compongono) e della soppressione (nozione sostanzialmente coincidente con quella di distruzione o cancellazione;
      • ha soppresso la condotta del rendere inservibile e non ha previsto, opportunamente, quella del danneggiare , utilizzata come formula di sintesi dalle rubriche degli articoli;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non richiedendo l’art. 635 bis alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere programmi, informazioni o dati altrui;
  • circa l’evento, trattasi, similmente al danneggiamento dell’art. 635, di reato di evento a forma libera (attiva o omissiva);
  • l’oggetto giuridico sono le relazioni di proprietà e di godimento delle entità materiali in cui le informazioni, i dati e i programmi sono incorporati.

Il suddetto reato è aggravato:

  • dall’aggravante speciale dell’art. 635 co. 2 n. 1, ossia del danneggiamento con violenza alla persona o minaccia ;
  • dall’essere il fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (art. 635 bis co. 2).

Trattamento sanzionatorio: il delitto in esame è punito:

  • a querela, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (identica a quella del precedente art. 635 bis);
  • nelle due ipotesi aggravate, di ufficio, con la reclusione da 1 a 4 anni.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento