Consiste nel fatto di chi fa commercio del materiale pornografico di cui al co. 1 (art. 600 ter co. 2):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore degli anni diciotto, di sesso maschile o femminile;
  • circa l’elemento oggettivo, esso è costituito:
    • dal presupposto negativo della non produzione del materiale pornografico da parte di chi lo commercia;
    • dalla condotta del fare commercio (scopo di lucro), che deve ritenersi comprendere:
      • sia le attività commerciali tradizionali della cessione materiale (es. vendita) del prodotto pornografico, incorporato su supporti fisici. Rispetto a questo tipo di commercio, va ravvisato un reato necessariamente abituale, per l’esistenza del quale occorre, oltre alla suddetta organizzazione commerciale, anche una pluralità di atti di cessione;
      • sia le attività commerciali smaterializzate della diffusione del prodotto pornografico attraverso le trasmissioni radiotelevisive, telematiche e telefoniche. Rispetto a questo tipo di commercio, al contrario, va ravvisato un reato eventualmente abituale, nel senso che per l’esistenza del reato è sufficiente una sola trasmissione del materiale pornografico, bastando questa ad assicurare la pluralità di destinatari.

Tali attività devono necessariamente avere come destinatari una pluralità di soggetti fruitori, indeterminati o indeterminati, con una sottostante struttura organizzativa, pur se embrionale;

  • dall’avere l’attività commerciale come oggetto il materiale pornografico di cui al primo comma dell’art. 600 ter, ossia il materiale prodotto con la strumentalizzazione di minore con o senza scopo di lucro;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di fare commercio del materiale pornografico prodotto con l’utilizzazione di minori nel senso sopra precisato a scopo di lucro (commercio);
  • l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui si è verificato il minimum di condotte necessarie ad integrare il reato. Si ha consumazione allorché cessa la reiterazione delle condotte. Il tentativo è configurabile.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da € 25.822 e 258.228.

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