Tra le tipologie di aggressione dell’era tecnologica sono venuti emergendo i reati informatici (computer crimes) e i reati telematici, accomunabili in base al loro collegamento coi sistemi elettronici e informatici, ma profondamente differenziati in rapporto sia al diverso ruolo svolto sia alle oggettività giuridiche offese. Alle lacune di tutela si è cercato di provvedere con la l. n. 547 del 1993 sulla criminalità informatica, che ha introdotto una serie di nuove figure di reato, distribuite nel nostro codice sotto diverse oggettività giuridiche e distinguibili, in rapporto al ruolo svolto dai sistemi informatici e telematici, tra:

  • reati a mezzo dei sistemi informatici o telematici, caratterizzati dall’utilizzazione di detti sistemi come indispensabile strumento di realizzazione del reato e costituiti:
    • dalla frode informatica o telematica, consistente nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo su dati, informazioni o programmi ivi contenuti (art. 640 bis);
    • dal furto di servizi automatici, consistente nel servirsi dell’altrui mezzo telefonico, informatico o telematico, senza il consenso dell’avente diritto e facendone gravare su di lui il costo;
  • reati contro i sistemi informatici o telematici, caratterizzati dall’avere come oggetto materiale detti sistemi e comprendenti:
    • il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, consistente nel distruggere o deteriorare tali sistemi o programmi oppure le informazioni o i dati ivi contenuti (artt. 420 co. 2, 635 bis e 615 quinquies);
    • l’accesso a sistemi informatici o telematici, consistente nell’introduzione o nel mantenimento abusivi nei suddetti sistemi (art. 615 ter);
    • la detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater);
    • l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617 quater e 617 quinquies);
    • la falsificazione di dati informatici o telematici (art. 491 bis);
    • la riproduzione abusiva di programmi informatici (art. 171 bis).

In questa sede esamineremo soltanto i reati degli artt. 615 ter e 615 quater che debbono essere considerati, nonostante l’ambigua formulazione legislativa, come reati di indiscrezione, perché lesivi, almeno in via normale, del bene della riservatezza informatica o telematica e, nonostante la collocazione sotto l’oggettività giuridica dell’inviolabilità domiciliare, come categoria autonoma, essendo indifferente la collocazione materiale dei sistemi informatici o telematici nella sfera spaziale domiciliare.

Dato che tali reati si incentrano su nozioni tecnologiche di notevole complessità e non ancora di comune dominio, occorre tentare qualche schematica puntualizzazione:

  • l’informatica (informazione automatica) è la scienza e tecnica dell’elaborazione delle informazioni operata in modo automatizzato per mezzo di elaboratori elettronici (computer);
  • la telematica (telecomunicazione informatica) è la scienza e tecnologia dell’elaborazione e comunicazione a distanza dei dati con impiego di strumenti informatici e mezzi di telecomunicazione. La telematica, quindi, rappresenta per così dire la possibilità di utilizzare e trasmettere a distanza l’informatica.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento