L’art. 591 prevede tre autonomi reati consistenti:

  1. nel fatto di chiunque abbandona una persona minore di anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura (co. 1);
  2. nel fatto di chi abbandono all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro (co. 2);
  3. nel fatto dell’abbandono dei suddetti soggetti con conseguente lesione personale o morte della persona abbandonata (co. 3)
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