Con il nome di wilaya si fa riferimento a varie posizioni concettuali, che devono essere distinte:

  • con tale nome si confondono le due diverse figure della tutela e della cura: si parla di wilaya tanto per coloro che sono incapaci a causa dell’età (wilaya come tutela) quanto per i pazzi e i prodigi (wilaya come cura);
  • nel concetto di wilaya viene anche ricompreso il concetto di patria potestà: al padre, infatti, è concessa la wilaya sui figli maschi impuberi incapaci di amministrare i propri beni.

Wilaya sull’incapace a causa dell’età:

  • la wilaya ha una funzione protettiva analoga a quella che la tutela degli impuberi aveva assunto nel diritto romano giustinianeo. La wilaya sull’incapace a causa dell’età viene configurata come un dovere per colui al quale essa è affidata. La dispensa dall’ufficio di walì, quindi, viene ammessa solo per motivi gravi, riconosciuti dal qadì;
  • i soggetti cui può spettare la wilayasono:
    • il padre (o l’avo);
    • la persona nominata dal padre nell’atto di ultima volontà (wasì). Secondo i malikiti, tale soggetto può essere nominato anche dalla madre, ma solo in alcuni casi specifici (es. mancanza di un tutore di nomina paterna). Il wasì, a sua volta, può nominare un altro tutore nell’atto di ultima volontà;
    • la persona nomina dall’autorità;
    • per esercitare le funzioni della wilaya sono richiesti alcuni requisiti di carattere generale, quali la qualifica di musulmano, la pubertà, la sanità di mente, l’irreprensibilità della vita dal punto di vista etico e religioso e l’essere in grado di esercitare adeguatamente la speciale funzione che viene affidata;
    • il walì è configurato come un mandatario che rappresenta l’interesse di agire in tutti gli atti in cui tale rappresentanza è ammessa (es. esclusa per diritti personali). Il walì, dovendo provvedere alla gestione del patrimonio dell’incapace, è tenuto a conservare e non diminuire il patrimonio, non potendo acquistare in alcun modo i beni del soggetto rappresentato. Durante la sua gestione, comunque, il walì è sottoposto alla vigilanza del qadì;
    • la wilaya cessa per morte dell’incapace di agire o del tutore, per rimozione del walì fatta dal qadì, per raggiungimento da parte dell’incapace di agire della pubertà e della capacità di amministrare i propri beni oppure per dichiarazione del walì o del qadì che il soggetto è dotato di rushd. Cessata la wilaya colui che ne era investito deve consegnare il patrimonio di cui aveva gestione rendendo conto della stessa.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento