Per il diritto musulmano la legge è l’unica causa di delazione ereditaria (non esiste testamento). La qualità di erede è solo e sempre necessaria, motivo per cui non sono ammesse la diseredazione e la rinuncia. L’oggetto dell’eredità, esclusivamente di carattere patrimoniale, guarda solo al lato attivo: l’erede, non continuando la persona del defunto, non risponde dei beni ereditari.

La successione legittima si apre su 2/3 del patrimonio, resi quindi indisponibili. Del residuo 1/3 si può disporre mediante wasiyya o atto di ultima volontà, un atto di beneficienza che non può essere omologato al testamento perché con esso non può costituirsi alcun erede.

Vi sono due categorie di eredi legittimati:

  • gli eredi ahl al-fard, obbligati o coranici (es. madre, fratello), ai quali spetta una quota fissa indicata dal Corano a seconda dei casi. Tale categoria è formata prevalentemente da persone di sesso femminile, elemento questo di forte innovazione rispetto al sistema preislamico;
  • gli eredi ‘asaba (es. figli, nipoti), ai quali spetta il residuo del patrimonio, detratte le quote fisse coraniche spettanti alla prima categoria. Questo secondo gruppo si suddivide in due ulteriori categorie:
    • i parenti maschi uniti al de cuius per linea maschile;
    • le donne elevate a rango di ‘asib in genere per mezzo di un parente maschio.
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