Con il termine waqf si indica un complesso e caratteristico istituto del diritto musulmano che, sorto per soddisfare il bisogno di destinare beni ad uno scopo pio, è servito poi a soddisfare bisogni di natura diversa. Esistono tre tipologie di waqf, ciascuna delle quali presenta delle peculiarità:

  • il waqf khayrì(o di beneficienza), che permette di soddisfare uno scopo pio mediante l’immobilizzazione di un bene patrimoniale:
    • il costituente deve avere determinati requisiti per poter validamente costituire un bene in waqf;
    • l’oggetto deve avere anch’esso determinati requisiti, di natura economica (es. utilità), religiosa (es. purità), strettamente giuridica (es. disponibilità giuridica) o empirica (es. disponibilità di fatto);
    • lo scopo pio comprende tanto le disposizioni per l’adempimento dei doveri religiosi quanto quelle a favore della carità;
    • i devolutari sono coloro ai quali spetta il godimento del reddito del bene il cui valore capitale è immobilizzato per uno scopo pio;
    • il waqf ahlì (o di famiglia), in forza del quale il reddito dei beni costituiti in waqf , prima di essere destinato ad uno scopo pio, viene assegnato a determinate categorie di persone fisiche, soprattutto appartenenti alla famiglia del costituente. Data la funzione evidentemente elusiva delle norme successorie di tale istituto, esso è stato ampiamente criticato in passato, ma continua a mantenere una completa legittimità;
    • il waqf ahlì secondo Abu Yusuf: il fondatore della scuola hanafita non ritenne necessario ai fini della costituzione dell’waqf lo spoglio dell’oggetto da parte del costituente, ma stabilì che quest’ultimo potesse attribuirsi la manfa’a del bene, considerandosi come primo beneficiario. Questo terzo tipo di waqf, costituendo un regime economico-giuridico dei beni nel quale si ha la disponibilità della sola manfa’a e non della raqaba (immobilizzata) assumere il carattere di puro atto di liberalità.

A partire dall’inizio del XXI secolo, comunque, le diverse forme di waqf ahlì sono state a poco a poco rese invalide o proibite nella maggior parte dei paesi islamici.

Caratteri comuni ai tre tipi di waqf:

  • per quanto riguarda il momento della nascita, il rapporto di waqf sorge per atto di volontà (verbale o scritta) di colui che ha la capacità di disporre dell’oggetto che può validamente essere costituito in waqf. Nell’atto costitutivo, peraltro, il costituente può apporre delle clausole che vanno rispettate;
  • durante la sua esistenzal’istituto presenta un diverso regime giuridico dei due elementi economici fondamentali:
    • il capitale (raqaba) vien destinato ad uno scopo pio, essendo sottratto alla disponibilità giuridica dell’individuo (immobilizzato);
    • il reddito (manfa’a) viene attribuito a diverse categorie di persone che variano a seconda dei vari tipi di waqf.

Dato che il waqf è un patrimonio legato ad uno scopo, vi è la necessità di un organo di amministrazione, rappresentato dal nazir, la persona fisica che agisce per conto del waqf e che ne rappresenta l’interesse. Sul waqf viene esercitato un potere anche da parte del qadì, che rappresenta l’organo di tutela dell’interesse del waqf;

  • per quanto attiene al momento di estinzione dell’istituto si discute su cosa succeda qualora lo scopo pio venga meno: per alcuni il regime del waqf dovrebbe cessare, mentre per altri sarebbe semplicemente necessario determinare uno scopo analogo a quello venuto meno.
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