Si discute se in alcuni casi la responsabilità internazionale possa derivare anche da fatti leciti. Il settore che è soprattutto preso in considerazione a tal fine è quello delle attività altamente pericolose ed inquinanti (es. centrali nucleari). Ci si chiede pertanto se lo Stato, pur essendo libero di svolgere qualsiasi attività, non debba poi rispondere dei danni causati agli altri Stati. Dal punto di vista della teoria generale del diritto, risulta piuttosto difficile distinguere la responsabilità senza illecito dalla responsabilità oggettiva. Si può forse sostenere che una responsabilità obiettiva possa essere qualificata come responsabilità senza illecito quando lo Stato sia chiamato a rispondere non soltanto delle attività svolte dai suoi organi, ma anche delle attività di individui posti sotto il suo controllo (attività non imputabile allo Stato). In generale, tuttavia, una responsabilità sofisticata come la responsabilità da fatto lecito non appare configurabile a livello internazionale:

  • (sistema consuetudinario) nel settore in cui si parla di responsabilità da attività lecite, le manifestazioni della prassi che si è soliti invocare sono soltanto quelle poste a base di un vero e proprio obbligo per lo Stato di impedire gli usi nocivi del territorio;
  • (sistema convenzionale) le numerose convenzioni che si occupano del risarcimento dei danni prodotti da attività lecite non si riferiscono alla responsabilità internazionale ma a quella di diritto interno.

Sull’argomento della responsabilità da atto lecito, la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha adottato due progetti di articoli:

  • il primo sulla prevenzione dei danni oltre frontiera derivanti da attività pericolose (2001), progetto questo che prevede una serie di obblighi autonomi imposti allo Stato sotto il cui controllo le attività pericolose vengono effettuate;
  • il secondo sulla riparazione di tali danni, una volta prodotti (2004), progetto questo che prevede l’obbligo degli Stati dal cui territorio il danno è derivato di avere al proprio interno adeguate leggi per far valere la responsabilità di coloro che hanno svolto la relativa attività.
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