Esaurito l’esame dei problemi relativi alla formazione del diritto internazionale generale, occorre considerare quella importante fonte di norme particolari costituita dall’accordo. Per indicare quest’ultimo la terminologia usata risulta essere piuttosto varia (es. trattato, convenzione, patto), ma la natura dell’atto non muta ed è quella propria degli atti contrattuali: l’accordo internazionale, infatti, può essere definito come l’incontro delle volontà di due o più Stati, dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi. Non risulta accoglibile la distinzione tra:

  • trattati normativi (trattati legge), considerati come gli unici accordi produttivi di vere e proprie norme giuridiche, che sarebbero caratterizzati dalla volontà di identico contenuto (es. accordi di codificazione, accordi istitutivi di organizzazioni internazionali);
  • trattati contratto, i quali, essendo fonti di diritti e di obblighi e non di norme, sarebbero caratterizzati da uno scambio di prestazioni più o meno corrispettive tra Stati (es. accordi di stabilimento).

Tale distinzione non ha senso, non avendo senso la contrapposizione tra norma e rapporto giuridico: qualsiasi atto che sia obbligatorio, infatti, produce per ciò stesso una regola di condotta. In sostanza si tratta di una distinzione anacronistica, come è dimostrato dal fatto che della distinzione medesima non vi è traccia nella Convezione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

Non bisogna tuttavia confondere la distinzione sopracitata con la distinzione maggiormente chiara e comprensibile che distingue tra:

  • norme astratte, regolanti una situazione o un rapporto tipo e vincolanti i destinatari che si trovano in quella situazione o rapporto;
  • norme concrete, regolanti una situazione o un rapporto singolo e determinato.

I trattati, come tutte le fonti di norme giuridiche, possono creare:

  • regole materiali, ossia norme che direttamente disciplinano i rapporti tra i destinatari imponendo obblighi o attribuendo diritto;
  • regole formali (o strumentali), ossia norme che si limitano ad istituire fonti per la creazione di ulteriori norme. Tra i trattati che istituiscono fonti, in particolare, acquistano attualmente grande importanza i trattati costituitivi di organizzazioni internazionali, i quali, oltre a disciplinare direttamente certi rapporti tra gli Stati membri, demandano agli organi sociali la produzione di norme ulteriori.

I trattati internazionali sottostanno ad una serie di norme consuetudinarie che ne disciplinano il procedimento di formazione e i requisiti di validità e di efficacia. Tale complesso di regole forma il c.d. diritto dei trattati, al quale sono dedicate le Convezione di Vienna del 1969 (diritto dei trattati) del 1978 (successione degli Stati nei trattati) e del 1986 (trattati stipulati tra Stati e Organizzazioni internazionali o tra Organizzazioni internazionali).

Procedimento di formazione del trattato (libertà di scelta)

È opinione universalmente seguita che il diritto internazionale lasci la più ampia libertà in materia di forma e di procedura per la stipulazione e che quindi un accordo possa risultare da ogni genere di manifestazione di volontà degli Stati, purché di identico contenuto e purché diretta ad obbligarli. Quando si descrive il procedimento di formazione dei trattati, quindi, si fa riferimento a quelle procedure che più delle altre sono praticate dagli Stati.

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