II regolamento 805/2004 ha istituito il titolo esecutivo europeo “per i crediti non contestati” sfruttando la potenzialità normativa dell’art. 65 Tr. CE e con l’intento di perfezionare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell’ambito dell’Unione europea.

II regolamento prevede il riconoscimento dei titoli esecutivi costituiti negli Stati membri mediante decisione giudiziaria, transazione giudiziaria e atti pubblici. Lo Stato della formazione “certifica” il titolo rilasciando un certificato, secondo un modello previsto dal regolamento, il quale varrà come un titolo esecutivo nazionale nello Stato in cui si intende utilizzarlo.

Quando il titolo è l’esito di una procedura giudiziaria, la decisione deve essere esecutiva nello Stato di origine (non è necessario però che sia passata in giudicato) ed essere stata emessa nel rispetto delle norme sulle competenze imperative e sulla proroga della competenza. Quanto ai requisiti della non contestazione, esse sono in parte di carattere sostanziale (riconoscimento espresso da parte del debitore), in parte legati a vicende processuali come la contumacia.

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