Altri soggetti di diritto internazionale:

  • individui: parte della dottrina parla di una personalità, sia pure limitata, degli individui persone fisiche e giuridiche. La tendenza del diritto internazionale ad occuparsi di materie interne alle singole comunità, in particolare, trae spunto soprattutto dal moltiplicarsi di quelle norme convenzionali che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. Si aggiunga che sempre più spesso l’individuo può ricorrere ad organi internazionali appositamente creati (es. Corte europea dei diritti dell’uomo). La tesi che promuove l’individuo a soggetto di diritto nell’ambito della comunità degli Stati, tuttavia, non è proprio accolta da tutti. Per quanto riguarda una parte dei diritti e degli obblighi, e precisamente quelli che discendono dai trattati istitutivi e dagli atti delle organizzazioni internazionali (es. Comunità europee), se ne contesta la natura di veri e propri diritti ed obblighi internazionali: si tratterebbe di situazioni giuridiche riconducibili ad ordinamenti particolari, ordinamenti a cui i trattati istitutivi darebbero vita e che sarebbero distinti dall’ordinamento della comunità internazionale. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi che non si collegano al fenomeno dell’organizzazione internazionale, invece, se ne contesta la stessa titolarità da parte degli individui.

In estrema sintesi, comunque, con riferimento a questa disputa, molto dipende dall’importanza che si attribuisce al fatto che l’individuo non ha la possibilità di avvalersi direttamente di mezzi coercitivi per costringere gli Stati a rispettare i suoi diritti:

  • se si ritiene che l’elemento della sanzione sia insopprimibile nella valutazione dei caratteri essenziali di un ordinamento giuridico, si perviene ad una soluzione negativa del problema della personalità internazionale degli individui;
  • se si attribuisce rilevanza alla scarsa incisività della funzione di attuazione coattiva del diritto internazionale, in generale si perviene ad una soluzione positiva;
  • minoranze: numerose sono anche le norme internazionali che tutelano le minoranze etniche, ma non sembra che con ciò anche queste possano assurgere a soggetti di diritto internazionale;
  • popoli: nella prassi internazionale si parla sempre più spesso di diritti dei popoli , ma il termine popoli, in tali casi, viene usato solo in modo enfatico, potendo essere sostituito dal termine Stato. Il popolo potrebbe venire in rilievo dal punto di vista giuridico solo se si partisse dall’idea che lo Stato come soggetto di diritto internazionale sia lo Stato comunità, ma tale idea è già stata precedentemente criticata da un punto di vista generale.

Il discorso è diverso, invece, quando di un diritto dei popoli si parla in relazione a norme che si occupano del popolo come contrapposto allo Stato. A parte i diritti umani, l’unica norma in cui si esprime detta contrapposizione è il principio di autodeterminazione, il quale non solo è contenuto in testi convenzionali, ma ha acquisito anche carattere consuetudinario attraverso una prassi che si è sviluppata ad opera delle Nazioni Unite:

  • autodeterminazione esterna: il principio di autodeterminazione ha un campo di applicazione piuttosto ristretto, applicandosi soltanto ai popoli sottoposti ad un governo straniero (es. popoli soggetti a dominazione coloniale). Come si legge nelle Dichiarazioni dell’ONU, l’autodeterminazione comporta il diritto dei popoli sottoposti a dominio straniero di divenire indipendenti, di associarsi od integrarsi con un altro Stato indipendente e di scegliere comunque liberamente il proprio regime politico;
  • autodeterminazione interna: occorre escludere, dal punto di vista strettamente giuridico, che il diritto internazionale richieda che tutti i governi esistenti sulla terra godano del consenso della maggioranza dei sudditi e che siano da costoro liberamente scelti. Siamo ancora lontani da una situazione del genere, anche se risulta innegabile che la maggioranza degli Stati tenda a considerare l’autodeterminazione come sinonimo di democrazia (es. interventi tesi ad indire libere elezioni).

Alla luce di quanto detto, quindi, si può parlare di un vero e proprio diritto soggettivo internazionale dei popoli? Sostanzialmente, anche in questi casi, i rapporti di diritto internazionale intercorrono in modo esclusivo tra gli Stati: è nei confronti degli Stati (o comunità internazionale), infatti, che sussiste l’obbligo per il governo straniero di consentire l’autodeterminazione. Sembra quindi azzardato costruire rapporti giuridici tra il popolo che lotta per liberarsi ed il governo straniero che l’opprime.

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