È presente al n^1 del 2598. L’imitazione servile del prodotto è stata oggetto di dubbi. L’espressione letterale indica una imitazione completa, appunto servile, di tutti gli elementi del prodotto. Significa imitazione di tutta la struttura interna e di tutta la struttura esterna. l’imitazione servile è inserita nello stesso numero in cui si parla di confusione. L’imitazione servile rilevante ai sensi di questa disciplina è solamente la imitazione delle parti esterne. Se le parti interne sono uguali e quelle esterne sono differenti, non siamo più nell’ambito della imitazione servile. Quindi si parla solo della imitazione esterna del prodotto. Nel nostrro ordinamento non esiste solo questo tipo di tutela, esistono anche altre forme di tutela. Esiste anche una tutela brevettuale che copre i cosiddetti modelli di futilità. La tutela brevettuale è una forma di tutela amministrativa che viene concessa a delle innovazioni, che possono riguardare il prodotto, un procedimento o un modello, cioè una forma utile. Il brevetto copre quella forma utile. Questa forma di tutela è limitata nel tempo. I brevetti coprono un arco di tempo determinato e non rinnovabile. Questo significa che alla scadenza del brevetto quella innovazione tecnica deve ricadere nel pubblico dominio. Ciò vale per il principio di progresso generale. Se un’invenzione deve restare appannaggio del singolo ciò impedirà agli altri di progredire nella materia. Questo si applica anche al modello per brevetti di utilità: se la forma è una forma utile, questa potrà essere oggetto di tutela, ma trascorso il tempo non potrà più essere tutelata nel senso che tutti la potranno utilizzare. Dall’altro lato abbiamo l’imitazione servile per l’imitazione delle forme esterne del prodotto. Compie atti di concorrenza sleale chi limita servilmente prodotti di concorrenza. Qualsiasi cosa può essere imitazione, però di fatto la protezione della norma è stata diminuita dalla giurisprudenza e dalla dottrina considerando alcune cose: si tratta innanzitutto di una azione confusoria e si crea confusione di una cosa rilevabile esternamente. Qual è la parte esterne? È la forma del prodotto, dunque l’imitazione servile è la forma integrale del prodotto. Però c’è anche il brevetto per modelli di utilità? È una forma di protezione concessa su richiesta dell’imprenditore erga omnes per la forma utile di un prodotto, per la funzione utile. Ha una scadenza (10 anni) e non è più rinnovabile e decorsi i 10 anni ricade nel pubblico dominio. Allora se così è, dobbiamo ulteriormente ritagliare l’ambito di operatività dell’operazione servile perchè non può coprire anche il brevetto, perché nessuno andrebbe a chiedere la tutela del brevetto, magari pagando, se si può chiedere la tutela ex art 2598 cc. Quindi il prodotto o viene brevettato o ricade subito nel pubblico dominio, non è che ricade nell’art 2598. Deve trattarsi di una forma esteriore di un prodotto (es zigrinatura) assoggettabile alla forma di utilità. L’imitazione servile quindi non tiene conto delle componenti interni, si parla dell’imitazione di una forma che non deve essere utile. Quindi che cosa è tutelabile tramite l’imitazione servile? Le forme banali, quelle che non sono utili, altrimenti ricadrebbero nei brevetti per modelli di utilità.

Consideriamo l’ultimo inciso dell’art 2598 n^1. Per la verità ad oggi questa norma non è mai stata applicata perché ad oggi non si è mai configurata l’ipotesi di fattispecie confusoria. È uno dei classici casi in cui il legislatore crea una norma di chiusura per il futuro. Anche qui è tutelabile il mero tentativo.

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