L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi.

Il primo periodo è quello liberale, caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di tipo giurisdizionalista. A questo periodo risalgono le leggi eversive e la legge sulle guarentigie.

Il secondo periodo è caratterizzato dalla legislazione bilaterale, incentrata sulla stipula dei Patti lateranensi e dalla ripresa delle trattative bilaterali conla Chiesacattolica, ma anche dalla continuazione della legislazione unilaterale dello Stato.

Il terzo periodo, tuttora in corso, è caratterizzato dall’entrata in vigore della Costituzione, che all’art. 7 conferma i Patti lateranensi, dalla contrattazione bilaterale, la cui massima espressione è l’accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, e dalla stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica.

Con l’unità d’Italia fu estesa a tutto il regno la legislazione sarda e ciò ebbe conseguenze negative sulla legislazione ecclesiastica italiana, poiché furono abrogate le legislazioni degli ex Stati e cancellate le consuetudini locali e la tradizione giurisprudenziale di stampo giurisdizionalista.

La “Legge che escludeva dagli Stati sardila Compagniadi Gesù e vietava le case della corporazione delle Dame del Sacro Cuore” del 1848 segna l’inizio della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico. Questa legislazione, dal carattere spiccatamente anticlericale, era in contrasto con il carattere confessionale dello Stato sancito dall’art. 1 dello Statuto, di poco precedente. Tale contraddizione è giustificata sia dal fatto che lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile e non rigida, che dal fatto che con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 si pose al centro della scena politicala Questioneromana, che comportava la soppressione del potere temporale della Chiesa e che determinò una forte contrapposizione tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio.

Da quel momento furono promulgate varie leggi eversive, tra cui la legge delle guarentigie del 1871, l’unica importante legge eversiva, che restò in vigore fino ai Patti lateranensi del 1929 e suddivisa in due titoli.

Il primo titolo “Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede”, sanciva la sacralità ed inviolabilità della persona del Sommo Pontefice, oltre che di quella del re; stabiliva che il Governo italiano rendeva al Sommo Pontefice gli onori sovrani; attribuiva al Pontefice una rendita annua; stabiliva che il Pontefice continuava “a godere dei palazzi apostolici vaticano e lateranense”, della villa di Castel Gandolfo, e che essi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d’arte, erano esenti da tasse e assicurava il diritto di legazione.

Il secondo titolo, invece, riguardava le “Relazioni dello Stato conla Chiesa”. Fu abolita ogni restrizione all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; furono aboliti il giuramento dei Vescovi al re e il diritto di nomina o di proposta regia.

Dopo il 1871 il non expedit di Pio IX aveva comportato l’uscita dalla scena politica di tutti i cattolici per protesta nei confronti dei governi liberali. Tuttaviala Chiesa cattolica intendeva risolverela Questione romana insieme al governo italiano. Con il patto Gentiloni del 1913 i cattolici presentarono liste comuni con i liberali ritornando alla politica e sempre in quegli anni nacque il Partito Popolare, di ispirazione cattolica. Ma è solo dopo l’avvento del Fascismo che i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano mutano.

Il Fascismo, infatti, dapprima non favorevole alla Chiesa, voleva risolverela Questioneromana per conquistare sia il consenso dei cattolici sia italiani che degli altri Stati.

Dopo una lunga trattativa, l’11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti lateranensi, composti da un Trattato trala Santa Sedee l’Italia, con quattro allegati, una Convenzione finanziaria e un Concordato.

I Patti, di cui restano in vigore il Trattato ed i relativi allegati, sono di fondamentale importanza perché segnano il passaggio dalla legislazione unilaterale alla contrattazione bilaterale.

Quanto al Trattato, in esso si riafferma il principio confessionale; si riconosce l’autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica, la sovranità internazionale della Santa Sede, il diritto di legazione attivo e passivo e le immunità diplomatiche agli inviati della Santa Sede; si crea la Cittàdel Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro: la sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre l’Italia deve provvedere ai servizi pubblici (acqua, ferrovia, ecc.): si afferma la sacralità e l’inviolabilità della persona del Sommo Pontefice equiparandola a quella del re; essendo lo Stato della Città del Vaticano un enclave, lo Stato italiano assicura il diritto di transito sul proprio territorio sia ai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci; si assicura anche in Italia l’efficacia giuridica delle sentenze delle autorità ecclesiastiche riguardanti persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare; è disposto chela Santa Sede sarà proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili ed istituti pontifici indicati negli allegati II e III; si riconoscono alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale, in virtù del quale essa interviene nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, nonché la neutralità e l’inviolabilità del suo territorio; infine l’art. 26 dichiara risolta definitivamentela Questione romana e riconosce il Regno d’Italia con Roma capitale dello Stato italiano.

Nella Convenzione finanziaria venivano regolate le questioni finanziarie sorte dopo le espoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

Quanto al Concordato, esso era composto da 4 articoli e i suoi punti essenziali erano: il riconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato italiano; la previsione di una serie di esoneri e privilegi in favore delle persone fisiche ecclesiastiche; si stabilivano le festività della Chiesa che lo Stato italiano riconosceva;la Santa Sededoveva comunicare preventivamente allo Stato italiano la nomina di Arcivescovi e Vescovi, che doveva essere approvata, mentre i Vescovi dovevano prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capo dello Stato; erano previste agevolazioni finanziarie e fiscali per gli enti ecclesiastici, nonché interventi economici a sostegno del clero (le c.d. congrue); era previsto per tutti gli ecclesiastici il divieto di iscriversi e militare in qualunque partito politico ed era riconosciuta l’istruzione parificata e l’insegnamento della religione in tutte le scuole pubbliche (tranne le università). Ma l’elemento più innovativo del Concordato è rappresentato dal riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, in quanto fino a quel momento la tradizione legislativa italiana aveva seguito il principio del “doppio binario”, per cui il matrimonio religioso era del tutto separato da quello civile.

L’entrata in vigore della Costituzione del 1948 rappresenta un momento importante nell’evoluzione del diritto ecclesiastico. In essa è legittimata la contrattazione bilaterale, anche se si differenzia la posizione della Chiesa cattolica da quella delle confessioni acattoliche. La prima infatti è basata sui Patti, che sono atti di diritto esterno che vanno resi esecutivi nel nostro ordinamento; la seconda si basa sulle intese, che sono atti di diritto interno che necessitano della successiva legge di approvazione. Inoltre nella Costituzione non è più accolto il principio confessionale, per cui la religione cattolica è la religione di Stato, ma si può dedurre il principio della laicità dello Stato.

L’entrata in vigore della Costituzione pose il problema del rapporto tra le norme in essa contenute con la legislazione ecclesiastica.

Fu così che nel 1968 fu costituita la commissione Gonella, costituita di soli rappresentanti dello Stato, sostituita da una commissione mista, cioè composta da membri nominati sia dallo Stato che dal Vaticano.

Il problema di fondo era quello di decidere se procedere all’abrogazione o alla revisione dei Patti.

Si affermò l’orientamento revisionista che ha dato vita agli accordi di Villa Madama del 1984.

Sempre in questa fase cominciano ad essere sottoscritte le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. A tutt’oggi sono state sottoscritte sei intese, approvate con legge: conla Tavola Valdese, con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, con le Assemblee di Dio in Italia, con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e conla Chiesa EvangelicaLuterana in Italia.

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