Occorre considerare le funzioni specifiche che alcuni membri di una confessione religiosa svolgono a favore della confessione medesima. Le condizioni funzionali che vengono in considerazione sotto questo profilo sono due:

  • i ministri di culto, una condizione che riguarda tutte le confessioni presenti sul territorio statale. Secondo la dottrina ministro di culto è una qualifica civilistica onnicomprensiva, con la quale l’ordinamento italiano usa riferirsi a coloro i quali siano investiti dalla loro autorità confessionale di una potestà di magistero sulla porzione della comunità dei fedeli loro affidata. Chi abbia titolo a tale qualifica, tuttavia, è questione alla quale l’ordinamento statale rimane estraneo, rimettendo ogni determinazione alle autorità confessionali: la norma statale non definisce chi sia ministro di culto, ma assume la qualifica confessionale a presupposto per la rilevanza civile di alcuni atti compiuti dai ministri di culto o per la tutela di particolari diritti connessi a tale situazione. Tra questi diritti occorre citare il segreto di ufficio, che trova riscontro nell’art. 200 c.p.p., il quale estende il riconoscimento di tale diritto ai ministri delle confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ;
  • i religiosi (v. dopo), ossia i fedeli che scelgono la vita consacrata mediante la professione dei voti di povertà, di castità e di obbedienza, una condizione che riguarda prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, la Chiesa cattolica.

Per l’attività svolta dai ministri di culto cattolico è attribuita una remunerazione dal competente Istituto per il sostentamento del clero. A tali istituti è stato delegato il compito di assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio a favore della diocesi , eventualmente integrando la remunerazione che gli stessi sacerdoti già ricevono o gli stipendi che ad essi sono corrisposti da altri soggetti. La remunerazione in esame, equiparata al reddito da lavoro dipendente, rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto azionabile anche di fronte alla concorrente giurisdizione dei giudici statali. Tutto questo concerne chiaramente solo i ministri del culto cattolico. Un intervento finanziario dello Stato per il sostentamento dei ministri di altri culti è previsto nella forma indiretta costituita dal riconoscimento ai cittadini italiani della deducibilità dal proprio reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore delle confessioni munite di intesa.

Ai ministri del culto la l. n. 488 del 1999 assicura una tutela previdenziale tramite il Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ai sensi della l. n. 488 del 1999, in particolare, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Fondo i sacerdoti e i ministri di culto aventi cittadinanza italiana, anche se operanti all’estero, e i sacerdoti e i ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti

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