Laicità dello Stato (art. 2-3-7-8-9-20)

La laicità è uno dei profili della forma di stato delineata dalla costituzione ed integra un principio supremo. Non è dichiarata in forma espressa ma lo si deduce dagli articoli 2-3-7-8-9-20; non implica indifferenza dello stato ma garanzia dello stato di protezione → lo stato deve garantire le condizioni che favoriscano l’espressione di libertà di tutti

Laicità →

distinzione degli ordini tra stato e confessioni, tra sfera temporale e spirituale, divieto di ingerenza nell’autonomia delle confessioni

pluralismo confessionale e culturale, pari protezione

divieto di discriminazione tra culti secondo criterio quantitativo

dovere di equidistanza e di imparzialità, illegittima differenza se per cause di religione

La distinzione degli ordini (art. 7 1° comma e 8 1-2 comma)

Art. 7 1° comma → stato e chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani

Ordine → complesso di materie sulle quali ciascun soggetto esercita

Lo stato sanziona la violazione di norme anche se giustificata da motivi religiosi

Vi è poi un complesso di materie, attinenti allo specifico religioso dove lo stato riconosce la competenza esclusiva delle autorità confessionali.

La costituzione si riferisce alla chiesa cattolica ma l’indipendenza vale anche in riguardo alle altre confessioni religiose

Separazione formale tra autorità che governano la sfera temporale e quella spirituale con uso di diversi strumenti

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