Art. 2 cost è norma generale del carattere pluralista dell’ordinamento e riconosce le formazioni sociali → La costituzione assegna un ruolo di primo piano alle confessioni religiose e le proclama tutte (art. 8 1° comma) egualmente libere davanti alla legge → principio del pluralismo confessionale.

L’art. 1 del trattato del laterano 1929 afferma che la religione cattolica apostolica era la sola dello stato ma questo contrastava con il riconoscimento della eguale libertà di tutte le confessioni → art. 1 del protocollo addizionale del 1984 si dice che non è più in vigore il rpincipio della religione di stato, abolito nel 1948 dall’introduzione della costituzione.

Abrogata anche la norma restrittiva dell’uguaglianza delle confessioni diverse dalla cattolica in quanto incompatibile con artt.8 1° comma e 19 cost (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume).

Il legame è stretto. Viene imposta la pari protezione. Non è fattore discriminante nemmeno se esse hanno o no stipulato un’intesa con lo stato.

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