Efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche nel concordato lateranense

Concordato lateranense prevedeva che scioglimento di matrimonio avesse effetti civili con speciale provvedimento della corte d’appello che aveva carattere di ufficiosità ed era automatico, controlli formali (art.34)→ questo viene poi riconosciuto come sentenza e poi viene dato il diritto di difesa tecnica alle parti

Metà anni 70 → si stabilisce che la corte d’appello deve accertare la non contrarietà della sentenza ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano e si ha incostituzionalità dell’art.34 per contrasto con principi supremi

– tutela giurisdizionale

– tutela dell’ordine pubblico

Art.8.2 dell’accordo del 1984

Prevede che le sentenze di nullità ecclesiastiche sono efficaci per la repubblica italiana se si accerta che:

– il giudice eccl. era competente

– nel procedimento davanti ai tribunali è assicurato il diritto di agire/resistere in giudizio

– che ricorrono le altre condizioni richieste

Si ha quasi vera e propria delibazione anziché mera applicazione ma si hanno 2 circostanze:

– che la sentenza canonica non si espande nell’ordinamento italiano

– che la pronuncia del giudice civile ha effetto per l’ordinamento civile e non canonico

La delibazione o exequatur è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese.

Profili processuali

La nuova legge matrimoniale dell’accordo non è ancora stata emanata → lacune

Se delibazione è richiesta:

– da un coniuge si adotta il rito ordinario → domanda con atto di citazione

– da entrambi si adotta il rito camerale → domanda con ricorso

Domanda viene sottoscritta da procuratore legalmente esercente (altrimenti nullità) e proposta a corte d’appello nel comune della trascrizione, cioè dove è stato celebrato

Contro sentenza della corte d’appello c’è solo ricorso in cassazione

Accertamenti della corte d’appello

La pronuncia di nullità deve riguardare matrimonio canonico trascritto, cioè conforme ad art.8.1 accordo. La nullità del matrimonio canonico avuto all’estero e trascritto in Italia non può essere esecutiva egli effetti civili perchè il matrimonio non può essere stato accompagnato da formalità dell’art.8 accordo. Deve essere stato assicurato il diritto di agire/resistere

Rilevante differenza → carattere di segretezza nell’assunzione della prova testimoniale davanti a giudice eccl., mancherebbe il principio del contraddittorio → la cedu dichiara illegittimo

La corte europea ha fissato che:

– la parte deve avere facoltà di conoscere

– le parti giudicano se elemento o teste sono da essere commentati

– la parte deve poter beneficiare di un avvocato

La corte d’appello deve accertare le condizioni richieste tenendo però conto della specificità dell’ordinamento canonico.

La sentenza non deve essere contraria all’ordine pubblico e si tende a tener conto non più della specificità ma della maggior disponibilità tra i due ordinamenti (quasi tutte le sentenze vengono delibate)

Discussione per annullamento matrimonio per simulazione che è diversa per ambito civile e canonico:

– Civile → richiesto accordo simulatorio e si ha decadenza dopo 1 anno

– Canonico → matrimonio nullo anche per sola riserva mentale del quale l’altro non è a conoscenza e non si ha prescrizione

→ in questo caso il limite di disponibilità è superato perché si va contro ai principi di affidamento del coniuge e di buona fede previsti da ordine pubblico. Si ritiene però che la tutela viene meno se è il coniuge incolpevole a richiedere annullamento.

La corte d’appello è vincolata dalla sentenza ecclesiastica ma può valutare le prove in autonomia e trarne proprio convincimento anche in contrasto e se è motivata è insindacabile per giudizio di legittimità.

L’imprescrittibilità canonica non contrasta con ordine pubblico. Non sono delibabili le sentenze di nullità che si fondano su impedimenti canonici di natura specificatamente confessionale (es. disparità di culto)

Provvedimenti economici provvisori

accordo 1984 → la corte può stabilire provvedimenti economici provvisori per i coniugi con matrimonio nullo, norma riferita al matrimonio putativo con corresponsione di

somme periodiche di denaro per max 3 anni per coniuge con reddito basso e non risposato

congrua indennità a chi non è imputabile la nullità

Questo si applica ad annullamenti con pronuncia resa esecutiva e ad annullamento della trascrizione

Il provvedimento ha natura cautelare e provvisoria ed è subordinato all’accertamento del diritto → deve essere confermato dal giudice competente → non si può ricorrere in cassazione perchè è solo per provvedimenti definitivi con efficacia di giudicato

Se la nullità è data da esclusione unilaterale di un elemento essenziale del matrimonio, la conoscenza dell’altro coniuge supera la presunzione di buona fede e non si ha più diritto all’indennità secondo art.129 e 129bis c.c. L’applicazione della disciplina del matrimonio putativo a quelli nulli del giudice canonico sembrerebbe in contrasto con l’art.3 cost → non fondata perchè c’è diversità tra divorzio e nullità e non è necessario che la nullità canonica abbia stesso trattamento della disciplina degli effetti civili

La corte di cassazione ha ritenuto che l’applicazione dell’art.129 non sia limitata a provvedimenti provvisori ma che può rendere possibile l’assegnazione della casa familiare e all’affidamento dei figli.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato

Non è più delibabile causa la dichiarata illegittimità del concordato lateranense → accordo 1984: efficaci solo le sentenze di nullità → il resto è rimesso alla giurisdizione statale

La legge nr.218/1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato

ha abrogato gli art.796-797 c.c. → la sentenza straniera è riconosciuta automaticamente in Italia se ricorrono le condizioni → parte della dottrina ritiene si applichi anche alle sentenze ecclesiastiche ma la corte ha risolto per l’inapplicabilità della legge perchè:

le disposizioni della legge non pregiudicano gli accordi tra cui anche quello del 1984

la fonte ordinaria non può modificare le norme pattizie (art.7)

Valgono ancora gli art.796-797

La pendenza del giudizio civile di nullità e la delibazione della sentenza ecclesiastica

No delibazione della sentenza ecclesiastica se pendente un procedimento dal giudice italiano con stesso oggetto e stesse parti proposto prima che la sentenza sia divenuta esclusiva secondo il diritto canonico → Giudizio impediente se il soggetto è la validità del matrimonio

La cessazione degli effetti civili e la delibazione della sentenza ec-clesiastica

La sentenza della corte d’appello in giudicato che rende esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità comporta la cessazione del contendere per cessazione degli effetti civili perchè travolge ogni controversia che presupponga la validità del vincolo.

La delibazione della sentenza nn è preclusa se la sentenza civile passa in giudicato perchè l’oggetto è diverso

la pronuncia di cessazione civile in giudicato contiene accertamento incidentale su validità vincolo → la sentenza ecclesiastica di nullità nn travolge la sentenza di divorzio

Non esiste rapporto di pregiudizialità tra i due tipi di sentenze

La riserva di giurisdizione ecclesiastica

Il concordato prevedeva che le cause di nullità del matrimonio fossero di competenza dei tribunali ecclesiastici, lo stato non aveva giurisdizione ma era contro alla costituzione perchè è previsto diritto alla difesa

Corte cost non dà illegittimità perchè non è un rapporto speciale, vietato da art.102 in quanto non appartenente a ordinamento giuridico interno

Accordo 1984 → non c’è espressa riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici → vuoto che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di colmare con tesi.

La tesi della sopravvivenza della riserva

3 appigli testuali nell’accordo 1984:

punto 4 lett.b) nr.3 del protocollo addizionale → divieto di riesame delle sentenze sottoposte a delibazione → carenza di giurisdizione del giudice civile su matrimonio concordatario

art.8.2 lett.a) accordo → giudice ecclesiastico è il competente, ritenuto l’unico

punto 4 lett. b) prot addizionale → nella delibazione si deve tenere conto della specialità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che da esso ha avuto origine

→ teoria della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione che si ricaverebbe logicamente dal complesso del sistema → tesi che è stata riconosciuta dai giudici della consulta → l’atto rimane regolato dal diritto canonico

La tesi dell’abrogazione della riserva

Si fonda sul venir meno dell’unica norma che la faceva sussistere (art.34 conc) → l’art.13 accordo 1984 abroga le norme in esso non incluse e quindi anche art.34 → viene a mancare fondamento giuridico. Prova nel fatto che la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità è condizionata da altre condizioni richieste dalla legislazione italiana

→ La tesi della separazione delle giurisdizioni è la più semplice → riconoscimento di un doppio vincolo nel matrimonio concordatario:

civile

religioso

da esaurire nei rispettivi ordinamenti. La decisione del giudice ecclesiastico può eventualmente essere delibata altrimenti rimane irrilevante per l’ordinamento italiano.

→ la tesi della concorrenza delle giurisdizioni ritiene che si risolvano eventuali conflitti tra i due con criterio della prevenzione.

Nell’accordo 1984 non c’è una disposizione che delinea precisamente → disposizione abrogata → vige criterio di prevenzione → prevalenza a giudizio iniziato per primo

Il giudice italiano può applicare il diritto canonico, anche se questo è ritenuto poco coerente con la distinzione tra i due → ci si schiera per la maggior parte sull’applicabilità del diritto civile.

Il criterio sembra comunque operare in favore della legislazione civile (un giudizio civile impedisce la delibazione mentre il giudice civile è bloccato solo da delibazione).

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