Una società multiculturale rappresenta un luogo nel quale identità culturali diverse reclamano il diritto ad essere e restare se stesse. Il problema centrale di tale società, quindi, è quello di trovare un punto di equilibrio tra le rivendicazioni delle diverse identità culturali ed un minimo comune denominatore di valori condivisi. Questo basilare problema assegna alla religione un ruolo rilevante, in quanto essa contribuisce in modo determinante a formare una parte di rilievo della tradizione culturale italiana all’interno della quale si deve trovare il nucleo dei valori comuni . In questa prospettiva la tutela degli atti di estrinsecazione del sentimento religioso sembra doversi attuare ad un doppio livello:

  • se lo Stato deve semplicemente garantire il rispetto della religiosità della persona, esso opera attraverso le fonti non concordate, tendendo semplicemente a realizzare condizioni di eguaglianza mediante l’applicazione del principio di proporzionalità;
  • se lo Stato deve garantire il rispetto della religiosità qualificata dall’appartenenza ad una determinata confessione, esso opera con fonti concordate, tendendo a realizzare condizioni di eguaglianza mediante azioni positive.

La qualifica di ecclesiastico attribuita al diritto sta ad esprimere il punto di vista dal quale lo Stato guarda quando si tratta di disciplinare determinate fattispecie religiosamente sensibili, sulle quali risulta influente il sentimento religioso del soggetto agente. Ci troviamo quindi di fronte ad un settore autonomo dell’esperienza giuridica che tende a fare sistema. L’esistenza di un diritto pattizio e la rilevanza di un diritto speciale circa la tutela degli atti di estrinsecazione del sentimento religioso, peraltro, ci dimostrano come la religione non possa essere trascurata da parte del legislatore e non sia certamente da ritenersi irrilevante sul piano della produzione del diritto

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