La rilevanza delle fonti di diritto internazionale (es. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Patto internazionale sui diritti civili e politici) e delle fonti di diritto comunitario risulta ancora più accresciuta alla luce del nuovo art. 117 co. 1, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

La Dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali (Trattato di Amsterdam) afferma che l’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri le chiese e le associazioni o comunità religiose . Pur nel quadro di una riconosciuta competenza della legislazione nazionale degli Stati membri in materia di disciplina dello status delle chiese, comunque, il fattore religioso ha un ruolo determinante nel diritto comunitario:

  • il Libro bianco sulla governance della Commissione europea (2001), nell’assegnare un ruolo rilevante alla partecipazione della società civile nella progettazione e nell’attuazione delle politiche di governo dell’Unione, riconosce che le chiese e le comunità religiose hanno un particolare contributo da apportare ;

la Carta dei diritti fondamentali nell’Unione europea (Carta di Nizza) ha collocato tra i diritti fondamentali quelli di libertà religiosa e di uguaglianza senza distinzione di religione

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