La Commissione ha sostituito l’Alta Autorità della CECA ed è, al contrario del Consiglio, un organo di individui, nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità, e non accettano istruzioni da nessun governo (art. 17 TUE), fatta eccezione per l’Alto rappresentante dell’Unione.

Fino al 31 ottobre 2014, la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione.

A decorrere dal 1° novembre 2014, il numero di membri potrebbe essere ridotto in modo da corrispondere ai 2/3 del numero degli Stati membri, salve modifiche da parte del Consiglio; sempre al Consiglio spetta la delibera del sistema di rotazione per la scelta dei membri, limitandosi il Trattato a stabilire i principi base.

Il mandato dei Commissari è rinnovabile ed è di 5 anni, allineato sulla durata della legislatura di un Parlamento. La responsabilità di nomina del Presidente e dei membri della Commissione spetta al Consiglio:

Innanzitutto il Consiglio designa a maggioranza qualificata la persona che intende nominare come Presidente (ai sensi della Dichiarazione n. 11, il Consiglio europeo ed il Parlamento europeo sono congiuntamente responsabili dell’intero processo che porta all’elezione del Presidente della Commissione). Qualora tale candidato non dovesse ottenere la maggioranza, il Consiglio europeo, sempre a maggioranza qualificata (entro 1 mese), designa un nuovo candidato che deve essere eletto dal Parlamento europeo;

Il medesimo Consiglio procede poi, in accordo col Presidente, all’adozione dell’elenco delle persone che intende nominare come Commissari, in conformità con le proposte avanzate dagli Stati membri;

La commissione così composta è quindi sottoposta a un voto di approvazione del Parlamento europeo, a seguito del quale il Presidente e gli altri Commissari sono formalmente nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata.

In base al carattere collegiale dell’organo:

i singoli Commissari non possono essere “sfiduciati” da parte del Parlamento Europeo; dunque la Commissione deve dimettersi nel suo complesso;

ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività e può adottare misure di gestione specifiche.

La procedura di nomina, se da un lato ha reso più incisivo il ruolo del Parlamento, dall’altro ha rafforzato la figura del Presidente della Commissione, al quale è affidato il compito di fissare gli orientamenti politici dell’istituzione, l’organizzazione interna e il coordinamento delle attività dell’organo, nonché la sua rappresentanza esterna.

Inoltre, in base al protocollo al Trattato di Nizza, egli gode di un potere piuttosto ampio ella ripartizione delle competenze dei Commissari

Definita comunemente l’Esecutivo, la Commissione ha un ruolo centrale nell’assetto istituzionale, in quanto partecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme e ne controlla l’esecuzione.

Il potere di proposta degli atti legislativi è esclusivamente della Commissione, salvo diversa previsione dei Trattati; gli atti non legislativi, invece, sono adottati su proposta della Commissione solo se previsto dai Trattati (art. 17, n. 2 TUE).

La proposta della Commissione (frutto di valutazioni tecniche politiche ed economiche) può anche essere sollecitata dal Consiglio o dal Parlamento o dai cittadini dell’Unione (nel numero di almeno 1 milione).

Essa formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato o qualora essa lo ritenga necessario. A questo proposito occorre puntualizzare che:

Le raccomandazioni sono gli atti di indirizzo tipici delle organizzazioni internazionali di cooperazione;

I pareri sono giudizi obiettivi relativi ad una determinata questione di fatto o di diritto i quali lasciano inalterata la potestà decisionale del soggetto destinatario.

Essa ha anche un potere di decisione in settori specificatamente definiti dal Trattato e, qualora sia previsto, anche un potere delegato.

Tale potere, a differenza del potere di decisione del Consiglio (che è generale), si esprime solo in ipotesi determinate, ossia:

esenzioni individuali in materia di concorrenza;

imprese pubbliche;

aiuti di Stato;

politica commerciale.

La Commissione, inoltre, ha il potere generale di raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le verifiche necessarie per l’esecuzione dei compiti affidatile.

Di particolare rilievo sono i poteri ispettivi della Commissione in materia di:

concorrenza;

dumping: una procedura di vendita di un bene o di un servizio su di un mercato estero (mercato di importazione) ad un prezzo inferiore a quello di vendita (o, addirittura, a quello di produzione) del medesimo prodotto sul mercato di origine (mercato di esportazione);

aiuti statali alle imprese.

Inoltre, in relazione al principio di sussidiarietà, la Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta ripartizione delle competenze.

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