L’originaria formulazione dell’art. 19 co. 1 dello Statuto dei lavoratori prevedeva che i lavoratori potessero costituire RSA nell’ambito di determinate associazioni sindacali, dotate di particolari requisiti di rappresentatività. Questa disposizione rivelava una certa nota di ambiguità, dal momento che veniva ad essere cruciale la relazione di collegamento fra i lavoratori e i sindacati esterni.

Quanto ai requisiti di rappresentatività, l’art. 19 disponeva:

  1. che doveva trattarsi di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale .
  2. che ad esse potevano aggiungersi quelle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati all’unità produttiva .

Da questa seconda categoria rimanevano esclusi quei sindacati che avessero sottoscritto contratti di livello meramente aziendale: una RSA, quindi, si poteva costituire soltanto collegandosi a sindacati importanti, dotati di una forte capacità rappresentativa a livello nazionale o provinciale.

A causa di tale esclusione, fu rivolta all’art. 19 l’accusa di privilegiare i grandi sindacati, violando il principio di libertà sindacale. La Corte costituzionale, tuttavia, ha sempre dichiarato il sistema legittimo, affermando che la scelta del legislatore di selezionare i sindacati destinatari di certe prerogative in relazione alla rappresentatività rientrasse nella discrezionalità consentita al medesimo. Ammessa la legittimità costituzionale del sistema, comunque, rimanevano vari dubbi:

  • uno riguardava il concetto di maggiore rappresentatività , del quale non esistevano criteri certi di misurazione.
  • uno concerneva la mancata previsione di meccanismi di democrazia sindacale. Talvolta, infatti, accadeva che neppure i sindacati maggiori si sentissero sicuri dell’effettivo consenso dei lavoratori rappresentati, spingendo pertanto a indire referendum, i quali sottolineavano la loro debolezza.

La riforma del sistema ha proceduto in due direzioni:

  • la cosiddetta autoriforma che ha portato al passaggio dalla RSA alla RSU (v. infra).
  • la modifica dell’art. 19 che, a sua volta, ha portato:
    • all’abrogazione del primo punto e, di conseguenza, del detestato requisito della maggiore rappresentatività .
    • all’eliminazione, dal secondo punto, delle parole nazionale o provinciale .

Il meccanismo, quindi, continua a fondarsi su una formale iniziativa dei lavoratori, e sul rapporto fra essi e il sindacato, tuttavia, il requisito della rappresentatività non fa più riferimento a parametri astratti, ma discende dal fatto che quel sindacato abbia sottoscritto un qualunque contratto collettivo che sia applicato nell’unità produttiva in questione.

Tale modifica avrebbe potuto aprire la strada agli imprenditori che avessero voluto giocare sporco , cercando di accreditare un determinato sindacato e di ammetterlo alla stipulazione, al solo scopo di praticare operazioni collusive con lo stesso. Avvertita del pericolo, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il contratto collettivo idoneo al fine deve essere un contratto autentico , non finalizzato all’esclusivo scopo di consentire la costituzione di RSA.

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