Dall’ambito di tale materia era tradizionalmente escluso il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che era disciplinato da una normativa di carattere pubblicistico.

Con il d.lgs. n. 29 del 1993 e con altri che ne sono seguiti e che sono sfociati nel <<Testo unico sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni>>, emanato con il d.lgs. n. 165 del 2001, il dogma pubblicistico è stato superato e si è realizzata la privatizzazione del lavoro pubblico. L’intuizione che ha permesso di raggiungere questo risultato è stata quella di distinguere tra:

  • la sfera inerente al potere amministrativo di organizzazione degli uffici pubblici.
  • il rapporto di lavoro con i dipendenti.

Tale rapporto di lavoro è stato sottoposto alle leggi privatistiche e quindi ha acquisito una natura contrattuale. Non si deve tuttavia pensare che la posizione di supremazia del lavoro pubblico sia venuta meno: essa è stata semplicemente riqualificata giuridicamente, e non più in termini pubblicistici.

Questo processo non ha portato ad una totale omogeneizzazione delle discipline, in quanto il lavoro pubblico è pur sempre lo strumento di un’azione non libera nei fini, ma ispirata a finalità pubblicistiche. Tale riforma, tuttavia, ha rappresentato un’innovazione istituzionale di grande importanza, che ha consentito, almeno in parte, di unificare i due regimi del lavoro, contribuendo inoltre ad avviare processi di miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni

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