L’organizzazione sindacale tradizionale è di tipo associativo. Il sindacato nasce come associazione volontaria di lavoratori o di datori di lavoro che ad essa aderiscono per ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi collettivi e professionali.

In mancanza in legge sindacale che lo definisca e lo regoli, il sindacato di tipo associativo è considerato una associazione non riconosciuta dotato di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale ma non già di personalità giuridica.

Il sindacato, nel porre in essere la sua azione, esercita poteri che gli sono stati conferiti dai singoli iscritti all’atto stesso di divenirne soci.

L’iscrizione dei singoli al sindacato comporterebbe il conferimento del c.d. mandato sindacale, nell’esercizio del quale il sindacato si porterebbe anche il contratto collettivo in nome e per conto dei suoi associati.

Questa concezione non è idonea a spiegare la possibile estensione dell’efficacia e del contratto collettivo ai lavoratori e ai datori di lavoro non iscritti al sindacato stipulante. Non tiene conto del fatto che la struttura associativa e è rimasta tipica soltanto per l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro.

Strutture sindacali di tipo istituzionale : sono strutture costituite destinate ad operare non già su base associativa, ma o perché liberamente elette dai lavoratori interessati o perché ritenute dallo stesso legislatore idonee a svolgere una efficace azione sindacale dell’interesse collettivo di un gruppo di lavoratori.

l’esistenza di strutture sindacali dei lavoratori di tipo istituzionale conferma conforta alla nozione di interesse collettivo dinanzi accennata; prove perché sintesi e non somma di interessi individuali ( e proprio perche interesse comune finale e non soltanto strumentale), l’interesse collettivo può essere realizzato anche con attuazione poste in essere da un’organizzazione sindacali tipo istituzionale e a prescindere da un mandato sindacale.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento