L’art. 41 Cost., sancendo la posizione di libertà dell’imprenditore, dispone che questo sia libero di intraprendere, cessare o modificare un’attività d’impresa. Tale libertà decisionale, tuttavia, non si estende anche ai lavoratori, nei confronti dei quali le decisioni dell’imprenditore producono ripercussioni solo secondarie.

L’acquisizione delle energie dei lavoratori non avviene come mera proiezione della libertà imprenditoriale, bensì come conseguenza della stipulazione di uno specifico contratto: ciò che nei confronti dell’attività e dei beni materiale dell’impresa è mero esercizio di libertà, infatti, nei confronti dei lavoratori deve trasformarsi in un potere

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