Per diritto sindacale si intende il diritto che regola l’attività e l’organizzazione dei sindacati e, cioè, delle tradizionali associazioni volontarie dei lavoratori dei datori di lavoro che si caratterizzano, rispetto a tutte le altre associazioni ancorché costituite dagli stessi soggetti, in quanto la loro attività consiste nella stipulazione del contratto collettivo e, per il sindacato dei lavoratori, anche nella proclamazione dello sciopero o di altre forme di lotta sindacale.

Oggi l’attività sindacale ha superato i tradizionali confini della gestione dei rapporti individuali di lavoro.

La tradizionale nozione del diritto sindacale può essere mantenuta ferma essendo qui sufficiente l’indicazione di alcuni aspetti di quei fenomeni e la presa d’atto di quella tendenza e della conseguente possibilità di una diversa definizione.

L’esposizione che segue riguarderà la struttura e l’azione dei sindacati dei pubblici dipendenti posto che, a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente evoluzione della disciplina che li riguarda, quei sindacati hanno assunto una posizione sono chiamati ad assolvere il funzioni per molti aspetti identiche a quelle dei sindacati dei lavoratori dipendenti ai privati.

Il diritto sindacale, anche se inteso nella sua più tradizionale accezione, si caratterizza per essere il prodotto di un’interpretazione giurisprudenziale in funzione normativa e dell’opera della dottrina.

Il diritto sindacale è stato definito da un autorevole insegnamento un “ diritto senza nome” in quanto manca una disciplina legislativa, non avendo il legislatore ordinario data ancora attuazione ai principi espressi dagli artt. 39 e 40 Cost..

Il fenomeno sindacale nacque e si sviluppò tra gli operai dell’industria e dell’agricoltura. Più di recente è il sindacalismo degli impiegati. Ancor più recente è il sindacalismo dei dipendenti dello stato delle pubbliche amministrazioni.

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