La collocazione del rapporto di lavoro nel libro V del Codice Civile dedicato all’impresa

Il libro V del Codice civile regola, dagli artt. 2094 in poi il rapporto di lavoro.

L’unificazione del diritto civile con il diritto commerciale ha portato alla c.d. commercializzazione del diritto civile.

Per quanto attiene al rapporto individuale di lavoro, il Codice vigente riafferma essenzialmente lo scambio tra retribuzione e prestazione intellettuale o manuale.

Nello stesso libro V sono collocate, accanto alle norme del titolo II relative al lavoro nell’impresa, quelle concernenti i rapporti di lavoro che si svolgono al di fuori dell’impresa, quali il lavoro autonomo o domestico. Tuttavia, il lavoro organizzato nell’impresa viene considerato come il più rilevante socialmente e come il modello normativo tipico del rapporto di lavoro, intorno al quale si dispongono i rapporti di lavoro speciali.

Il Codice del 1865: la locazione delle opere

In passato il lavoro subordinato non trovava una specifica ed organica regolamentazione né nel Codice di commercio del 1882, né nel Codice Civile del 1865. Questo disciplinava in generale la “locazione delle opere” nella quale erano compresi tanto il lavoro subordinato (locatio operarum), quanto il lavoro autonomo ( locatio operis).

L’art. 1570 definiva la locazione delle opere come: “contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede”.

Questa definizione tralasciava, quindi, la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo. Si occupava soprattutto del lavoro autonomo (anche perché il subordinato doveva ancora svilupparsi con rilevanza nel contesto sociale dell’epoca).

L’unica norma riferibile al lavoro subordinato era l’art. 1628, dove si disponeva che “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”, con ciò vietando la perpetuità del contratto e quindi una schiavitù per il lavoratore.

La locatio operarum era lasciata alla più ampia e indiscriminata autonomia della volontà privata.

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