Il tipo di efficacia del contratto collettivo: la problematica dell’inderogabilità

Posto che il contratto collettivo sia applicabile, resta da stabilire quale efficacia esplichi nei confronti del contratto individuale. Resta da stabilire se il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore possano o meno pattuire una disciplina del rapporto individuale difforme da quella predeterminata nel contratto collettivo.

Per diritto comune i rappresentanti, in quanto titolari degli interessi in giuoco, possono sempre di comune accordo modificare la regolamentazione di quegli interessi disposta in loro nome e per loro conto dai rappresentanti.

L’art. 2077 cod. civ. stabilisce che i contratti individuali devono uniformarsi alle disposizioni del contratto collettivo e le clausole eventualmente difformi sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

L’efficacia normativa del contratto collettivo e la derogabilità in melius

La consacrazione nell’ordinamento dell’autonomo potere sindacale di regolazione dei rapporti di lavoro ha favorito l’assimilazione, quanto al tipo di efficacia, del contratto collettivo alla legge e il riconoscimento che, al pari della legge, esso opera nei confronti del contratto individuale dall’esterno quale fonte eteronoma.

Bisogna fermare l’attenzione sui caratteri dell’inderogabilità, cioè sulle modalità del raffronto tra disciplina collettiva ed individuale. Anzitutto va precisato che l’inderogabilità non è assoluta giacchè opera a solo vantaggio, e non a danno, del lavoratore.

Le norme della legislazione in materia di lavoro sono considerate dagli interpreti inderogabili in peius, perché rivolte a porre una disciplina minimale di protezione del lavoratore, ma per ciò stesso derogabili in melius.

La medesima funzione di tutela minimale, viene riconosciuta anche al contratto collettivo. La giurisprudenza del resto ha potuto vedere la regola della derogabilità in melius codificata nell’art. 2077.

Il raffronto tra legge ed autonomia privata è correntemente operato con riferimento a singole clausole. Le clausole del contratto individuale di contenuto peggiorativo sono sostituite dalla disciplina legale, e non trovano compensazione con il contenuto eventualmente migliorativo di altre clausole dello stesso contratto.

Non hanno avuto fortuna i tentativi di operare il raffronto tra l’intera disciplina del contratto collettivo e l’intera disciplina del contratto individuale; tuttavia la giurisprudenza si è orientata nel senso di ricondurre ad un unico istituto l’intero trattamento economico.

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