La regola della necessaria giustificazione del licenziamento individuale comporta, come coerente corollario, la previsione di requisiti di forma dell’atto di licenziamento, finalizzati a rendere possibilmente trasparente il motivo che ne ha determinato l’irrogazione (l. n. 604 del 1966). Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, ma la motivazione non deve essere necessariamente indicata nella stessa comunicazione, essendo previsto soltanto che il lavoratore possa richiederne la comunicazione al datore di lavoro entro 15 giorni, la quale deve avvenire nei successivi 7 giorni. Nell’ipotesi di licenziamento disciplinare, inoltre, il datore di lavoro è obbligato ad una contestazione preventiva dell’addebito disciplinare, cosa questa che riduce il rilievo della comunicazione successiva dei motivi dell’atto di recesso.

Se il licenziamento è irrogato senza il rispetto delle prescrizioni, esso è inefficace, e la sanzione applicabile risulta essere la seguente:

  • nell’area della tutela reale, si ha la stessa sanzione che si applica in caso di licenziamento ingiustificato, ossia l’applicazione dell’art. 18 St. lav. (reintegrazione nel posto di lavoro).
  • nell’area della tutela obbligatoria:
    • nel caso di violazione dell’art. 2 della l. n. 604 del 1966, il dipendente può far valere in sede giudiziale il diritto all’accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro ed alla percezione della corrispondente retribuzione.
    • nel caso di violazione dell’art. 7 St. lav., si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto per l’ipotesi di licenziamento sostanzialmente ingiustificato
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