Il lavoratore che si astiene dal lavoro esercita il diritto di sospendere l’esecuzione della prestazione lavorativa (diritto di sciopero), per cui non può essere considerato inadempiente. Fermo restando quanto detto, tuttavia, devono essere sottolineati quelli che sono gli effetti che discendono dallo sciopero. È pacifico che la partecipazione di un lavoratore allo sciopero comporta la perdita della retribuzione. L’effetto della sospensione dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, infatti, si giustifica in funzione della natura sinallagmatica del contratto di lavoro.

Il problema senza dubbio più discusso, tuttavia, è quello degli effetti dello sciopero articolato o parziale nei confronti di lavoratori non scioperanti:

  • i non scioperanti potrebbero essere sostanziali partecipanti all’azione di sciopero, pur essendo in quel momento teoricamente disponibili ad adempiere (es. intervallo tra uno sciopero a singhiozzo e un altro). La messa in libertà di questi, quindi, potrebbe rivelare una reazione collettiva nei confronti dell’agitazione, ovvero un modo di piegare l’ordinamento a ciò che esso, come tale, bandisce, cioè la serrata di ritorsione .
  • i non scioperanti potrebbero essere effettivamente estranei allo sciopero. Anche in questo caso, tuttavia, la decisione dell’imprenditore di sospendere l’erogazione della retribuzione ai colleghi potrebbe non essere neutra, costituendo una forma di pressione indiretta nei confronti degli scioperanti attuali e futuri.

La giurisprudenza ha affrontato questa tematica facendo ricorso alle regole del diritto dei contratti sulle patologie del sinallagma funzionale e, in particolare, a quella prevista dall’art. 1464 c.c. sull’impossibilità parziale della prestazione. Ciò ha permesso di ritenere estinto il diritto del lavoratore, la cui prestazione sia divenuta temporaneamente impossibile in conseguenza dello sciopero, ad esigere la corrispondente retribuzione. In aggiunta, la giurisprudenza ha adottato una nozione ampia di impossibilità, considerando esonerato il datore di lavoro dall’erogazione retributiva non soltanto nei casi di impossibilità assoluta , ma anche in quelli di mera inutilizzabilità o non proficuità .

Tale orientamento è stato fortemente criticato da alcune branche della dottrina, le quali sostenevano che l’imprenditore, rifiutandosi di retribuire i lavoratori in situazioni del genere, mirasse in realtà a sanzionare lo sciopero

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