Il titolo III dello statuto dei lavoratori indica una serie di diritti sindacali; essi sono indicazioni fornite dal legislatore per fornire al sindacato strumenti più efficaci per le loro rivendicazioni.

  • Diritto di assemblea: L’art. 20 prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea, su materie di interesse sindacale; queste devono svolgersi nei luoghi di lavoro e nei tempi di lavoro o meno. Se si svolgono durante gli orari di lavoro, devono ammontare a un massimo di 20 ore annuali, che vengono regolarmente retribuite. Il diritto di partecipazione è garantito per tutti i lavoratori, mentre quello di indirlo spetta alle rappresentanze sindacali aziendali.
  • Referendum: Le organizzazioni sindacali possono indire consultazioni referendarie su materie di interesse sindacale; esse possono svolgersi fuori dagli orari di lavoro ma nei limiti dell’articolo 21. Nulla vieta di eludere tali limiti, ma in questo caso essi andranno avanti senza la collaborazione del datore di lavoro.
  • Tutele dei dirigenti sindacali: L’art. 22 pone il divieto di trasferimento del dirigente sindacale senza il nulla osta della sua organizzazione. Questo vuole evitare che il trasferimento venga fatto al fine di recidere i rapporti fra il dirigente e i suoi rappresentati. Il divieto opera quando si tratti di un trasferimento, quindi permanente, e non di una trasferta, quindi temporanee a dovuta a questioni sindacali. Tale tutela è attribuita ai soggetti che, a prescindere dalla loro qualifica, svolgano effettivamente compiti di rappresentanza. Una tutela viene riconosciuta ai dirigenti licenziati anche un anno dopo la fine dell’incarico, laddove essi possono chiedere in via temporanea la reintegrazione del posto di lavoro, congiuntamente con la propria organizzazione sindacale; il giudice ottempera con un’ordinanza, che se non ottemperata dal datore, da effetto a delle sanzioni. I dirigenti hanno anche diritto a permessi retribuiti e non: i primi sono in numero ridotto per determinate attività; quelli non retribuiti invece sono riconosciuti per la partecipazione a trattative sindacali, congressi o convegni. L’identificazione del soggetto che debba usufruire di tali garanzie viene fatta di volta in volta dall’organizzazione sindacale. Coloro che fanno parte degli organi direttivi locali e nazionali possono richiedere di essere posti in aspettativa.
  • Diritto di affissione: L’art. 25 riconosce il diritto di affiggere comunicati in appositi spazi messi a disposizione dal datore di lavoro. Essi non possono essere sottoposti a controllo preventivo del datore né possono essere tolti dal datore. In tale ipotesi il datore può chiedere la rimozione al sindacato.
  • Locali per le r.s.a.: Le rappresentanze aziendali hanno il diritto di avere dei locali minimamente attrezzati nel luogo di lavoro o vicino. Essi devono essere permanenti se l’azienda conta 200 dipendenti.
  • Diritto al proselitismo e alla raccolta di contributi: Il diritto al proselitismo è una più ampia espressione del diritto di espressione di pensiero nei luoghi di lavoro. per quanto riguarda la riscossione dei contributi che periodicamente devono essere versati al sindacato a cui si aderisce, la vecchia norma prevedeva una ritenuta fatta dal datore stesso; la norma prevedeva inoltre che tale versamento fosse segreto. Tuttora la riscossione avviene nelle modalità previste dai contratti collettivi. La riservatezza è tuttora garantita poiché tali contratti assicurato che l’identità del sindacato resti celato al datore di lavoro. Se manca l’accordo discendete dal contratto collettivo, è necessario che il datore dia il consenso ad effettuare le ritenute.
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