L’autotrasporto può essere esercitato per conto terzi o in conto proprio.

Il primo intervento legislativo nel settore dell’autotrasporto si ha con una legge del 1974 che introduce una disciplina differenziata in riferimento alle due tipologie di autotrasporto.

  1. il trasporto per conto terzi à il codice della strada chiarisce che “un veicolo s’intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”. Dunque l’autotrasporto per conto terzi consiste nell’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi di trasporto, dietro il pagamento di un determinato corrispettivo.

Il legislatore italiano è intervenuto successivamente chiarendo che costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi l’attività di impresa che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose verso corrispettivo”.

L’imprenditore per, poter svolgere il trasporto per conto terzi deve aver conseguito una apposita autorizzazione e deve risultare iscritto nell’apposito albo nazionale degli autotrasportatori.

Inizialmente il rilascio delle autorizzazioni era collegato alla portata del veicolo e attribuiva al ministro dei trasporti il compito di fissare il numero utile complessivo delle nuove autorizzazioni da rilasciare. Ma nel 1997 il sistema è cambiato ed è stato fissato l’obbligo di iscrizione all’albo degli autotrasportatori, per tutte le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi e con veicoli di qualsiasi tonnellaggio.

Un provvedimento del 1998 ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2001, le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori sono autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada per conto terzi.

Mentre nel 2001 una legge ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2001 e fino al 30 giugno 2003 le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi devono possedere i requisiti di:

  1. onorabilità;
  2. capacità finanziaria;
  3. capacità professionale,
  4. essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto terzi.

L’”albo nazionale degli autotrasportatori” è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre i soggetti interessati ad iscriversi all’albo devono farne richiesta al Comitato provinciale, nella circoscrizione in cui l’impresa ha la propria sede principale.

I requisiti per l’iscrizione sono:

  • disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all’attività da svolgere;
  • avvenuta stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da incidente;
  • il non avere in corso procedure di fallimento;
  • onorabilità, capacitò finanziaria, capacità professionale.

Sono previsti controlli periodici per verificare la sussistenza dei requisiti nel tempo; in particolare la perdita dei requisiti di onorabilità, capacità professionale e finanziaria costituisce causa di cancellazione dall’Albo.

Se non si rispettano tali condizioni e/o requisiti si rischiano sanzioni amministrative.

Il corrispettivo che l’impresa riceve per avere esercitato l’autotrasporto per conto terzi è regolato da un sistema di tariffe a forcella ovvero un sistema composto da tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto.

In ogni caso ha due limiti, l’oscillazione tra tali valori costituisce la “forcella”, al cui interno viene fissato il corrispettivo del trasporto.

Tale sistema tariffario non si applica per il carico e lo scarico delle merci al di fuori del territorio italiano. Le tariffe sono determinate dal Ministro dei trasporti su proposta di un comitato centrale composto da una maggioranza di soggetti rappresentanti i pubblici poteri.

  1. il trasporto per conto proprio à è trasporto per conto proprio quello eseguito da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, al fine di soddisfare esigenze proprie.

Occorre che:

  • l’attività di trasporto avvenga con mezzi propri o in usufrutto delle persone o degli enti idonei;
  • l’attività di trasporto si manifesti quale complementare o accessoria rispetto all’attività cardine dei soggetti in questione;
  • le merci trasportate appartengano a questi soggetti, o comunque che siano vendute da questi, prese in comodato, trasformate, ecc…

per esercitare il trasporto per conto proprio bisogna avere la licenza, il cui rilascio comporta l’iscrizione nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio. È ovvio che il venir meno dei requisiti comporta la revoca della licenza con conseguente cancellazione dall’albo.

I controlli dei requisiti avvengono ogni 5 anni.

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