Tale sostegno si realizza con gli aiuti di Stato e la compensazione degli oneri di servizio pubblico.

Gli aiuti di Stato nel settore dei servizio di trasporto per ferrovia, strada e via navigabile sono sottoposti al regime generale in materia di aiuti pubblici alle imprese.

Sono legittimi “gli aiuti richiesti dalla necessità di coordinamento dei trasporti” nonché gli aiuti “corrispondenti al rimborso di talune servitù (obblighi) inerenti alla nozione di pubblico servizio”

Per obblighi di servizio pubblico si intendono “gli obblighi che l’impresa di trasporto, se considerasse solo il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non lo farebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni”.

L’onere di servizio pubblico è l’intervento dell’autorità statale che impone unilateralmente un obbligo a carico dell’impresa di trasporto per indirizzarne l’attività economica verso il conseguimento di obiettivi riconducibili all’interesse pubblico:

  • continuità e regolarità con riferimento alle linee ed impianti in dotazione (obblighi di esercizio);
  • accessibilità a tutti gli utenti a condizioni e prezzi determinati (obbligo di trasporto);
  • prezzi stabiliti o omologati dall’Autorità (obbligo tariffario).

Nel 1991 viene soppresso l’obbligo di servizio pubblico per il settore dei trasporti per strada, ferrovia e via navigabile, mentre viene istituito il “contratto di servizio” quale strumento ordinario per garantire servizi di trasporto sufficienti, nonché per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri.

Questo provvedimento comunitario riconosce agli Stati membri la facoltà di imporre gli obblighi di servizio pubblico alle imprese operanti nel settore del trasporto per strada, ferrovia e via navigabile solo in queste due ipotesi:

  1. in via transitoria (per un anno) quando un’impresa informi l’autorità competente dell’intenzione di mettere fine al servizio stesso;
  2. in relazione ai servizi di trasporto locale passeggeri, solo dove gli interventi dell’Autorità siano indispensabili per garantire la fornitura di servizi di trasporto sufficienti.

I criteri per la determinazione del compenso degli oneri economici gravanti sull’impresa sono determinati attraverso il riferimento allo “svantaggio economico” che la compressione dell’obbligo produrrebbe sull’attività d’impresa.

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