Anche in Inghilterra, come abbiamo visto accadere in Francia con i conflitti religiosi, scoppiò il conflitto costituzionale e i legisti della prima metà del seicento come quelli francesi del cinquecento usarono nella loro battaglia per la resistenza al sovrano l’arma della costituzione antica.

Tuttavia, in Inghilterra il concetto medievale di costituzione mista vive la sua ultima stagione alla fine del seicento quando Withelock, magistrato e storico, condanna dai banchi del Parlamento il re accusandolo di sovvertire la legge d’Inghilterra, imponendo tributi senza il consenso del Parlamento. Con l’atto del re viene sovvertito l’ordine generale. Anche Coke promuove la difesa dalle minacce dell’assolutismo della costituzione antica intesa non come astratta norma superiore alla legge del parlamento ma come insieme di leggi radicate nella storia che compongono il common law. Egli, dunque, dà della costituzione una visione non astratta e formale ma concreta e normativa.

Lo scontro tra re e parlamento in Inghilterra scoppia definitivamente nel 1642 quando il parlamento presenta al re le cosiddette diciannove proposizioni che sovvertono l’ antica costituzione e soprattutto il suo carattere misto. Infatti, si intende sottrarre al re tutto il potere di governo che si trasferisce al parlamento.In tal modo si sventava il pericolo dell’assolutismo ma si apriva la porta alla parlamentarizzazione del governo, venendo meno, dunque, l’equilibrio della costituzione mista. Vi furono alcuni tentativi di mediazione operati da Hunton che cercò di dimostrare che l’antica costituzione mista si era tradotta nel governo parlamentare. Un anonimo, invece, lamentava il fatto che le due parti in conflitto considerassero ormai i loro reciproci rapporti come qualcosa da regolare su un piano solo contrattuale, dimenticando di appartenere alla stessa costituzione politica, alla stessa storia: vennero meno così le basi storiche della costituzione mista e scoppiò la rivoluzione per l’affermazione della sovranità del popolo. La costituzione del 1653 Instrument of government non prese atto di ciò ma fu il frutto della dittatura militare; infatti affidava al Lord protettore un forte e distinto potere esecutivo esercitatile solo attraverso il parlamento ma che comprendeva la titolarità di un vero e proprio potere di veto nei confronti delle leggi del parlamento stesso.

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