La costituente poteva rifarsi a due modelli di giustizia costituzionale, quello austriaco (modello accentrato) e quello americano (modello diffuso). Tali modelli avevano come elemento comune la presenza di un impianto costituzionale rigido, dove la norma costituzionale si sovrappone a tutto il sistema delle fonti e la Corte opera a salvaguardia di tale rigidità, e come elementi di differenziazione il tipo di organo giudicante, gli effetti delle pronunce e la tecniche di ingresso:

  • il modello americano rappresenta un sistema diffuso di giurisdizione costituzionale, con al vertice le pronunce della Corte suprema. Le pronunce hanno un’efficacia limitata ai casi sottoposti al giudice a quo e l’accesso avviene mediante i normali canali della giustizia, dal momento che la Corte suprema rappresenta elemento di saldatura (ricorso incidentale);
  • il modello austriaco rappresenta un sistema unitario, accentrato nell’organo di giustizia costituzionale, le cui pronunce hanno efficacia erga omnes. Tale modello presenta la possibilità di accesso diretto da parte dei vari organi costituzionali o delle varie giurisdizioni (ricorso diretto).

Nel modello americano, la giustizia costituzionale è orientata sul versante della giurisdizione, mentre in quello austriaco su quello politico, tanto che si parla di legislatore negativo:

  • il modello giurisdizionale (americano) incontrava le resistenze di chi temeva che un organo di giustizia costituzionale con connotazioni giurisdizionali accrescesse il potere giudiziario, nei cui confronti le forze di sinistra nutrivano molta diffidenza;
  • il modello politico (austriaco) destava perplessità legate al rischio di un <<governo dei giudici>> sprovvisto di legittimazione democratica.

L’Italia scelse un compromesso sostanziale tra tali modelli, ma la scelta fu prevalentemente orientata verso un modello politico: un organo accentrato con pronunce ad efficacia erga omnes. Tale scelta fu comunque integrata dalla l. cost. n. 1 del 1948 in relazione alle modalità di accesso alla Corte costituzionale, con adozione del modello giudiziario mediante la previsione dell’incidentalità del giudizio e dell’attribuzione ai giudici ordinari e speciali del potere di accesso alla Corte. In sostanza si ebbe una composizione di due elementi del modello austriaco (organo accentrato e efficacia erga omnes delle pronunce) con uno del modello statunitense (ricorso incidentale): il modello italiano, infatti, rappresenta un modello ibrido, destinato ad operare come anello di raccordo tra sfera giurisdizionale e sfera politica

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