I parametri di controllo di costituzionalità della legge così come indicati dalla legge 87 sembrerebbero essere solo le norme espressamente previste dalla Costituzione (norme costituzionali).

Non bisogna però dimenticare i parametri possono essere dati anche da norme implicite (frutto di combinazioni di disposti o desunte da principi) purché collegate alle norme costituzionali indicate nell’atto introduttivo del giudizio.

Stiamo parlando comunque di fonti-atto, mentre sorgono problemi riguardo l’idoneità a porsi come parametro delle fonti fatto:

1) come le consuetudini costituzionali ( con esclusione delle norme consuetudinarie internazionali che sono rilevanti in funzione dell’adattamento automatico infatti la loro violazione da parte del legislatore nazionale si tradurrebbe in una violazione indiretta del principio affermato dall’art. 10, il quale, come abbiamo visto, consente una diretta operatività di tali norme nell’ambito dell’ordinamento interno grazie all’adattamento automatico, con conseguente obbligo di rispetto del loro contenuto da parte della legge nazionale)

2) Vengono utilizzate come parametro anche le norme “interposte”, cioè quelle norme che si interpongono tra la norma costituzionale, di cui rappresentano una specifica attuazione, e la norma ordinaria impugnata davanti alla Corte ( si parla di violazione indiretta della costituzione)

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