Tanto le organizzazioni politiche territoriali del mondo medioevale quanto quelle risalenti al mondo antico mancavano di quegli indispensabili contrassegni ulteriori degli Stati moderni, cui si accenna in sintesi allorché si parla di sovranità degli Stati medesimi. Nell’evo antico, pur dandosi il caso di ordinamenti giuridici, difetta per definizione la sovranità esterna, giacché gli occasionali rapporti fra i centri di potere di quell’epoca non pervengono mai a fondare una vera e propria comunità di Stati; anzi non si configurano come relazioni fra soggetti che riconoscono una reciproca formale parità.

Certo è che fin dal 1100 incomincia a svilupparsi un’organizzazione burocratica posta alle dipendenze della Corona, che è il lontano prodromo del moderno apparato statale. Così nel regno di Francia come in quello di Pastiglia e prima ancora nel Regno normanno di Sicilia, emerge poco a poco quel minimo di uffici differenziati e funzionalizzati, mediante i quali il re acquisisce in effetti l’attitudine a governare direttamente sulla generalità dei suoi sudditi. In particolare si delineano complessi di organi finanziari e giudiziari; anche se più propriamente si dovrebbe limitarsi a parlare di funzionari addetti all’amministrazione delle finanze o della giustizia, dal momento che la figura giuridica dell’organo è naturalmente coeva allo Stato-persona.

Storicamente per essere più precisi, i funzionari delle finanze si identificano dapprima con gli amministratori del patrimonio regio, ma progressivamente divengono anche gli esattori delle tasse. D’altro lato anche la funzione giudiziaria si viene accentrando nelle mani del re: così in Francia contro le decisioni adottate in prima istanza dai feudatari locali è dato ricorso in appello ad un collegio, denominato alta corte, che ha sede nella capitale; mentre in Inghilterra giudici itineranti di nomina regia decidono già le controversie in primo grado.

Nel medesimo tempo il re comincia a porsi come la fonte indiretta dell’ordinamento giuridico; pur non legiferando alla maniera dei contemporanei organi legislativi la Corona si sforza in effetti di fissare gli usi e le consuetudini che la giurisprudenza dei giudici regi accerta. Parallelamente si rafforza il potere esecutivo, giacché nella sua corte il re si circonda di ministri o cancellieri. Con tutto questo, però. Non è ancora possibile qualificare come Stati nemmeno i più evoluti fra gli ordinamenti territoriali del basso medioevo.

In definitiva soltanto a cavallo fra il XVI e il XVII secolo può dirsi formato, nell’Europa occidentale e in parte dell’europa centrale, quello Stato c.d. patrimoniale che rappresenta l’embrione dello Stato moderno: in Italia per opera del Macchiavelli, che fra i primi si riferisce allo Stato non già come status bensì nell’ulteriore odierno significato di ordinamento giuridico territoriale e sovrano. Così pure in questo periodo che per la prima volta si teorizza lo stesso concetto di sovranità, intesa come somma indivisibile di poteri supremi.

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