Le giurisdizioni amministrative si distinguono in:

  • giurisdizioni generali di legittimità
  • giurisdizioni speciali

Giurisdizioni generali di legittimità

Nelle giurisdizioni generali di legittimità al giudice amministrativo vengono affidati tutti i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, violazione della legge contro atti della P.A. che abbiano ad oggetto un interesse di individui o di enti morali.

Tale giurisdizione è costituita da:

  • Tribunali amministrativi regionali (TAR), che hanno sede nei capoluoghi di Regione. Al TAR, tribunale in primo grado, si può ricorrere soltanto entro il termine perentorio di sessanta giorni.
  • Consiglio di Stato, costituito da tre sezioni giurisdizionali e dall’adunanza plenaria, che ha competenza solo in determinati casi. Ad tale organo si ricorre principalmente in secondo grado.

Con varie riforme, tra cui quelle importantissime del 2000 (legge n. 205) e del 2001, è stato allargato il raggio d’azione sia del T.A.R. che del Consiglio di Stato:

  • è prevista una competenza non solo di legittimità, ma anche di merito in determinate materie, tassativamente indicate dalla legge.
  • è disposta una competenza cosiddetta esclusiva in una serie di materie tassativamente indicate, senza che si faccia distinzione se nei singoli rapporti giuridici sussistano diritti soggettivi o interessi (competenza esclusiva).
  • è stata attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo la tutela delle controversie risarcitorie conseguenti ad un atto amministrativo illegittimo.

Gli atti che possono essere portati all’esame del giudice amministrativo sono:

  • provvedimenti (o atti amministrativi generali) relativi a singoli individui o ad atti amministrativi comprendenti una generalità determinata o determinabile di individui.
  • atti amministrativi costituiti da norme amministrative.
  • (in discussione) l’esame degli atti e dei provvedimenti emanati dal Governo.

Il testo unico sul Consiglio di Stato non ne riconosce l’ammissione, affermando la non impugnabilità degli atti politici. Questa disposizione tuttavia non si sposa perfettamente con quella dell’art. 113 della Costituzione, laddove afferma che contro gli atti della P.A. è sempre ammesso il ricorso e soprattutto che la tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per particolari categorie di atti. Per risolvere questo dilemma occorre distinguere gli atti di governo (atti emanati da organi titolari della funzione di indirizzo politico che non possono quindi essere impugnati) dagli atti politici (atti che presentano solamente una colorazione politica e che possono quindi essere impugnati).

Il giudice amministrativo dispone del potere di domandare la sospensione dell’esecuzione dell’atto o del provvedimento, qualora vi sia la possibilità di un giudizio grave o irreparabile. Di norma infatti l’inizio di un incidente presso un giudice amministrativo non determina la sospensione della esecuzione dell’atto in questione.

Contro le decisioni del TAR sono ammessi due tipi di ricorso, quello per revocazione e quello in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa. A sua volta si può ricorrere contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato sia per revocazione che presso le sezioni unite della Corte di Cassazione, ma per soli motivi inerenti alla giurisdizione. Infine, in caso di conflitto positivo o negativo tra giurisdizioni speciali e giurisdizioni ordinarie, si può ricorrere alla Corte di cassazione.

Giurisdizioni speciali

Delle giurisdizioni speciali, solola Cortedei conti è stata costituzionalizzata, dato che per tutte le altre vale il divieto costituzionale (art. 102).

Queste giurisdizioni sono:

  • Corte dei conti. (v. pag. 84).
  • giurisdizione in materia tributaria, le cui commissioni sono formate da giudici speciali ai quali sono attribuite le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. I componenti di tali commissioni vengono nominati dal Presidente della Repubblica tra magistrati e professionisti di altro genere, con particolare esperienza in materia.

Sono costituite sia commissioni tributarie provinciali, che giudicano in primo grado, che commissioni tributarie regionali, che giudicano in grado di appello. Alle sentenze di queste ultime si può ricorre in Corte di cassazione per motivi di legittimità, oppure per revocazione.

  • giurisdizione sulle acque pubbliche, che giudicano sulle controversie di carattere patrimoniale insorgenti, anche fra i privati, in ordine all’uso delle acque pubbliche. Le decisioni di questo tribunale possono essere appellate davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
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