Le fonti dell’ordinamento comunitario si suddividono in:

  • diritto primario comunitario, costituito da:
    • le norme dei Trattati.
    • i principi generali del diritto.
    • i principi generali del diritto comunitario.
    • i principi del diritto internazionale consuetudinario.
  • diritto secondario comunitario, costituito da:
    • i regolamenti che sono obbligatori in tutti i loro elementi e che entrano immediatamente nell’ordinamento di ciascuno degli Stati membri, senza bisogno di essere recepiti. Essendo atti normativi superiori alla legge ordinaria, hanno il potere di prevalere su tutti gli atti interni agli Stati membri che si riferiscono alla stessa materia.
    • le direttive che non disciplinano una materia, ma che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, stabilendo i tempi da rispettare, ma lasciando una certa libertà relativamente alle forme e ai mezzi da utilizzare per conseguire i risultati.
    • le decisioni che, essendo dirette ad applicare ad una fattispecie una determinata norma comunitaria, sono obbligatorie in tutti i loro elementi solo per i destinatari da esse designati. A tali decisioni si affiancano anche attività di controllo, di ispezione e di applicazione di sanzioni.
    • le raccomandazioni e i pareri che non sono vincolanti.
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