Allude alla richiesta da parte del governo, nei confronti della Camera alla quale è stato presentato un disegno di legge, di trasferire quest’ultimo all’altra Camera, di solito per ragioni di connessione della materia con altri disegni di legge, oppure per motivi di urgenza in relazione alla programmazione dei lavori parlamentari predisposta da ciascuna Camera.

Il disegno di legge di cui si richiede la restituzione al governo per essere presentato all’altro ramo del Parlamento ed è contestualmente cancellato dall’ordine del giorno della Camera che ha provveduto alla restituzione. Inizialmente la restituzione veniva deliberata dall’assemblea; attualmente la prassi era ormai consolidata nel senso che il presidente dell’assemblea si limita a dare comunicazione del provvedimento di restituzione già attuato: pertanto, la richiesta del governo produce effetti automatici e non vi è alcuna discrezionalità da parte dell’assemblea.

Da tale procedimento balza agli occhi, un’evidente discrepanza tra:

  • ciò che il governo richiede, ovvero il trasferimento del disegno di legge presso l’altro ramo del Parlamento,
  • e ciò che la Camera concede ovvero la restituzione del disegno di legge.

Tale discrepanza è in parte giustificabile in quanto la Camera adita non potrebbe operare essa stessa un trasferimento poiché la possibilità di relazione tra le due camere, nell’ambito del procedimento legislativo è quella che si attua mediante la trasmissione dall’uno all’altro ramo del Parlamento di progetti di legge già approvati da uno dei rami suddetti.

Non si comprende perché non possa essere richiesta direttamente la restituzione, non potendo questa essere interpretata come un atto di ritiro, in quanto esistono delle notevoli differenze: il ritiro pone nel nulla il precedente atto di iniziativa, la richiesta di trasferimento implica soltanto la revoca della presentazione di tale atto, gli impedisce di produrre i suoi effetti.

In riferimento alla procedura seguita nella prassi per la richiesta di trasferimento di un disegno di legge da parte del governo possiamo dire che non è necessaria la ripetizione della procedimento di formazione dell’atto di iniziativa. Trattandosi infatti, di rinnovo non dell’atto di iniziativa ma soltanto della presentazione dello stesso, non è necessaria la deliberazione del consiglio dei ministri, né l’autorizzazione del presidente della repubblica, bastando la sola richiesta del presidente del consiglio d’intesa con il ministro proponente.

Inoltre è possibile richiedere il trasferimento anche nell’ipotesi nelle quali non sussiste il potere di ritiro dal momento che gli argomenti che spingevano ad escludere la possibilità di esercitare il potere di ritiro non valgono per la richiesta di trasferimento: quest’ultima non è condizionata dalla mancanza dalla presenza nell’atto di iniziativa di una dose di libertà e inoltre non interrompe il procedimento legislativo ma ordina semplicemente un trasferimento della sede.

Nella prassi non pare che le richieste di trasferimento di progetti di legge siano mai state avanzate da soggetti diversi dal governo. Qualora una tale eventualità si verificasse, la soluzione dovrebbe certamente essere negativa. Tale potere non sembra potersi riconoscere ad altri soggetti con potere di iniziativa legislativa, poiché non hanno come il governo potere di indirizzo politico.

La richiesta di restituzione per ripresentare l’atto all’altro ramo del Parlamento subisce la limitazione del previo accordo tra governo e del soggetto che ha predisposto uno specifico atto di iniziativa legislativa. Nel caso in esame il governo, in quanto esercita il potere esclusivo dal quale scaturisce un impegno sanzionabile, sotto il profilo della responsabilità politica, potrebbe legittimamente rifiutarsi di accedere alla richiesta del proponente di trasferire il progetto di legge presso l’altra Camera. In tal caso si può parlare quindi di accordo necessario.

La sorte finale dei progetti di legge può essere di vari tipi:

  • positiva, qualora il progetto di legge risulti approvato in un identico testo dalle due camere al termine del procedimento: in tal caso, come si vedrà più oltre, la legge è trasmessa, per il tramite del governo, al presidente della Repubblica per la promulgazione, e successivamente al Ministro di grazia e giustizia per la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
  • Negativa, qualora il progetto di legge sia respinto dall’una o dall’altra Camera, in tal caso: il progetto di legge viene cancellato dall’ordine del giorno della Camera che lo ha bocciato.
  • Interlocutoria qualora il progetto di legge non venga mai esaminato in sede parlamentare oppure venga esaminato, ed eventualmente anche approvato, da una Camera ma non si giunga all’approvazione finale da parte delle 2 camere: in tal caso il progetto di legge resta iscritto all’ordine del giorno della Camera che lo sta esaminando o che poi dovrebbe esaminarlo.Tale iscrizione all’ordine del giorno non è a tempo indeterminato poiché alla scadenza della legislatura con l’inizio della nuova, si verifica la decadenza di tutti gli atti non definitivamente approvati.

Il suddetto principio è da ritenere oramai di natura consuetudinaria e si giustifica per il fatto che ad ogni rinnovo elettorale potrebbero esprimere orientamenti politici diversi, che per tale ragione non devono essere in alcun modo vincolati, da atti precedentemente compiuti dalle vecchie camere.

Il principio sopperisce piuttosto all’esigenza essenzialmente di ordine pratico di evitare l’ingolfamento dell’attività parlamentare a seguito della sopravvivenza delle già tanto numerose iniziative legislative

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