Lo Stato conserva la potestà legislativa esclusiva su di una serie di materie, elencate nell’articolo 117 e classificabili secondo gradi ambiti tematici:

  • competenze che coinvolgono la posizione dello Stato nelle relazioni con l’ordinamento internazionale e comunitario;
  • politiche di difesa e sicurezza interna ed esterna;
  • disponibilità della politica economica e ruolo di garanzia per lo Stato sociale;
  • organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti sub-regionali nonché legislazione elettorale per i rappresentanti italiani del Parlamento europeo;
  • giurisdizione e ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, norme generali sull’istruzione.

L’articolo 117 affida alla potestà statale la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale”.

Finisce così per conservare una potestà trasversale che percorre più materie e destinata a condizionare la potestà legislativa delle regioni sia concorrente sia esclusiva. La capacità espansiva delle cosiddette materie trasversali è connessa al fatto che esse non individuano un ambito oggettivo predeterminabile, ma identificano piuttosto una finalità da perseguire. Lo Stato può anche incidere limitando le potestà regionali purché l’intervento trasversale risponda effettivamente ad esigenze di proporzionalità e adeguatezza rispetto al fine.

La possibilita di attribuzione allo stato di ulteriori funzioni legislative in virtù del principio di sussidiarietà.

La corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità che lo Stato attragga verso di sé, in forza di principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, funzioni legislative, ed esso non attribuite dall’articolo 117, quando istanze unitarie impongono l’allocazione delle funzioni amministrative a livello statale. La corte costituzionale sin dalla sentenza n.303 del2003 ha precisato che l’esercizio dell’azione amministrativa trascina con sé anche la corrispondente funzione legislativa, “giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole regioni, con discipline differenziate, possono organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale, e conduce ad affermare che solo legge statale possa attendere ad un siffatto compito di interesse pubblico.”

La potestà ripartita o concorrente spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, nelle materie indicate dall’articolo 117.

Si tratta di una potestà già conosciuta prima della riforma del titolo V, la quale come si è detto postula il concorso tra Stato e regioni nella disciplina della medesima materia attribuendo alle leggi statali il compito di determinare i principi fondamentali della materia, al cui rispetto sono tenute le leggi regionali.

I problemi maggiori attengono principalmente:

a) all’esatta definizione delle materie rientranti nella competenza concorrente;

b) all’eventuale inerzia dello Stato nell’adozione delle leggi cornice;

c) all’eventuale inerzia della regione nell’adottare propri leggi recanti la concreta disciplina della materia, la cosiddetta normativa di dettaglio e alla conseguente possibilità per lo Stato di sostituirsi alla regione in questo compito con una disciplina transitoria;

d) al modo di risolvere i contrasti tra le leggi regionali e sopravvenuti principi fondamentali statali in materia di competenza concorrente

L’articolo 11 comma 2 della legge costituzionale n.32001, haprevisto la possibilità che la commissione parlamentare per le questioni regionali sia integrato dai rappresentanti delle regioni, delle province autonome degli enti locali, e che essa, nell’ambito del procedimento di formazione nelle suddette leggi statali esprima un parere sui progetti di legge statale, riguardanti le materie di potestà concorrente. Da tale parere le camere possono discostarsi solo approvando una legge a maggioranza assoluta.

Per quanto riguarda le materie di competenza concorrente, hanno senz’altro un’ampia campo d’azione rispetto al passato, il quale però non è completamente riuscito, poiché sono presenti sovrapposizioni di materie ed lacune.

La corte costituzionale, ha compiuto una significativa opera di ridefinizione dei confini delle attribuzioni statali e regionali.

Il problema dell’inerzia dello Stato nell’adozione delle leggi cornice.

La potestà concorrente delle regioni è condizionata, come si è detto dall’ adozione da parte dello Stato dei principi fondamentali della materia.

In assenza di specifiche leggi cornice si è posto il problema della possibilità per le regioni di adottare comunque le norme di dettaglio, traendo i principi dalla legislazione statale già in vigore. Tale possibilità è stata confermata dalla sentenza n. 282 del 2002 e dall’articolo 1 co.3 della 131 del 2003

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