Il modello di delegificazione previsto dalla legge “La pergola” in materia comunitaria.

La legge n.86 del 1989 la cosiddetta legge la pergola, come modificata dalla legge n.11 del 2005 afferma che “nelle materie di cui all’articolo 117 secondo comma della costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

La legge del 2005 disciplina le modalità di attuazione in via delegificata delle norme comunitarie nelle leggi comunitarie annuali, dando vita ad una delegificazione guidata con specifiche condizioni sostanziali e procedurali.

Si prevede che:

  • la delegificazione possa operare soltanto nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non coperte da riserva assoluta di legge;
  • si deve ugualmente ricorrere a fonti di rango primario nei casi in cui l’attuazione comporti l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative oppure la previsione di nuove spese o di nuove minori entrate;
  • debba essere la legge comunitaria o un’altra legge dello Stato a dettare disposizioni di principio qualora le direttive consentano scelte in ordine alla modalità della loro attuazione o sia necessario introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina.

Riguardo la procedura di adozione, si sono abbreviati a 45 giorni il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato, ma anche consentendo alle singole leggi la scelta sulla necessità di richiedere almeno il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema del regolamento.

I regolamenti devono tener conto delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenuta sino al momento della loro adozione, devono rispettare alcuni principi e criteri generali come il principio di sussidiarietà.

La legge comunitaria può autorizzare la delegificazione anche per il recepimento delle successive modifiche alla norme comunitarie già attuate con il regolamento.

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