L’articolo che funge da perno attorno al quale si radica il principio delle autonomie locali è certamente l’articolo 5, che dopo aver messo in luce l’inderogabilità dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica, riconosce e promuove, altrettanto inderogabilmente, tali autonomie. Analizziamo quali siano i tratti salienti del modello originario:

Regioni di diritto comune Regioni a Statuto speciale
ad esse erano riconosciute condizioni di autonomia secondo un regime uniforme definito per intero nella Costituzione. ad esse erano riconosciute particolari forme e condizioni di autonomia precisate nei singoli statuti approvati con leggi costituzionali.
Autonomia statutaria molto limitata:

gli statuti erano deliberati dal Consiglio regionale, ma approvati con legge della Repubblica e dunque dovevano essere in armonia sia con la costituzione che con le leggi della Repubblica.

Autonomia statutaria pressoché inesistente.:

gli statuti erano approvati con legge costituzionale del Parlamento nazionale.

Forma di Governo: parlamentare a tendenza assembleare, con una forte prevalenza del Consiglio sulla Giunta e sul Presidente.
Potestà legislativa:

  • ripartita e concorrente. Potevano legiferare entro i limiti della legge generale dello Stato anche nelle materie non descritte nello Statuto, ma trattate nell’articolo 117.
  • integrativa attuativa. Potevano emanare norme di adattamento di leggi statali alle esigenze locali, ma solo se e nei modi in cui la legge lo consentiva (art. 117).
Potestà legislativa:

  • primaria ed esclusiva. Potevano approvare leggi nel rispetto dei limiti generali, oltre ai quali avevano piena competenza, ma solo nelle materie elencate nei singoli Statuti.
  • ripartita e concorrente. Potevano legiferare entro i limiti della legge generale dello Stato anche nelle materie non descritte nello Statuto, ma trattate nell’articolo 117.
  • integrativa attuativa. Potevano emanare norme di adattamento di leggi statali alle esigenze locali, ma solo se e nei modi in cui la legge lo consentiva (art. 117).
Potestà amministrativa:

questa era attribuita secondo il principio del parallelismo , derogato solo dal potere del legislatore statale di attribuire direttamente agli enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale e dalla possibilità di delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.

Autonomia finanziaria:

affidata alle leggi dello Stato.

Autonomia finanziaria:

forme e condizioni di forte autonomia.

Controlli. Ampio strumentario di controlli dello Stato sugli atti delle Regioni:

  • controllo preventivo, riguardante vizi di legittimità costituzionale e contrasto con gli interessi dello Stato.
  • controllo sugli atti amministrativi, affidato ad un organo dello Stato insediato nella regione.
  • (penetranti) controlli sugli organi delle Regioni, per cui lo Stato può anche disporre lo scioglimento del Consiglio regionale (art. 126).
Rapporto Stato-Regione:

improntati complessivamente alla logica della separazione e della garanzia delle rispettive sfere di attribuzione, con la previsione di alcune limitate forme di partecipazione delle Regioni agli atti dello Stato.

Per Province e Comuni non furono stabilite forme e limiti delle autonomia, seppure questa gli era riconosciuta.

 

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