Il contenuto della legge comunitaria.

Bisogna ricordare che l’unione europea, alla quale l’Italia partecipa come membro, emana norme direttamente obbligatorie nei singoli Stati membri.

Lo strumento utilizzato è il regolamento comunitario, quest’ultimo si applica automaticamente negli Stati membri; ulteriore strumento è la direttiva la cui applicazione è condizionata all’attuazione che ciascuno Stato membro, è tenuto ad assicurare nel proprio ambito interno.

La direttiva vincola gli Stati membri solo per il risultato da raggiungere, lasciandoli liberi di adottare le misure di attuazione più consono all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato. Sempre tenendo presente le eccezioni come le direttive dettagliate che, avendo contenuto estremamente preciso, sono da considerarsi direttamente applicabili, soprattutto in ragione della scadenza del termine per il loro recepimento da parte degli Stati membri,

La legge comunitaria è legge dello Stato italiano, istituita con l. 9 marzo 1989 n. 86, meglio nota come “legge la pergola”, che con cadenza annuale, dà attuazione alle direttive comunitarie con vari strumenti normativi: normazione diretta, delega legislativa, delegificazione, attuazione in via amministrativa nelle materie di competenza regionale, indicazione delle disposizioni di principio non derogabili da parte delle leggi delle regioni ad autonomia ordinaria.

La caratteristica principale attribuita dalla legge la pergola alla legge comunitaria, è senza dubbio quella della sua annualità: entro il 31 gennaio di ogni anno il governo deve avere effettuato una ricognizione della normativa comunitaria, non auto-applicabile e non ancora attuata, e presentare alle camere il disegno di legge comunitaria.

Il procedimento di esame del disegno di legge comunitaria

I regolamenti parlamentari prevedono speciali procedure di collegamento con l’attività degli organismi comunitari internazionali per consentire un’incisiva partecipazione del legame non soltanto in fase discendente, di attuazione e recepimento di norme comunitarie, ma anche nella fase ascendente quindi di formazione delle norme stesse, a tal fine sono state istituite presso la Camera e il Senato delle commissioni permanenti come la commissione “politiche dell’unione europea.”

Tale commissione ha competenza riguardo l’attività e gli avvenimenti della comunità europea, ed in attuazione degli accordi comunitari esercita funzioni materiali, consultive, conoscitive, e legislative.

La funzione legislativa esercitata da queste commissioni, coadiuvati dalle commissioni competenti per materia, è di fatto circoscritto all’esame della legge comunitaria. Il disegno di legge comunitaria è assegnata in sede referente alla commissione politiche dell’unione europea e per l’esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia decorsi 15 giorni dall’assegnazione alle commissioni competenti per materia.

La commissione politiche dell’unione europea, alla quale vengono trasmesse le relazioni delle commissioni competenti per materia, illustrate da un relatore, e le eventuali relazioni di minoranza, nei successivi 30 giorni, conclude l’esame dei disegni di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale dell’assemblea, alla quale sono legate le relazioni di maggioranza delle altre commissioni.

La fase successiva in assemblea ove la discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria, avviene congiuntamente con l’esame della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’unione europea, si svolge senza ulteriori variazioni rispetto al procedimento “normale”.

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