È affermazione corrente è d’altronde incontestabile che la revisione costituzionale può incontrare dei limiti:

I limiti testuali, si intendono tutti quei limiti ricavabili dal testo della costituzione, non importa se espressamente o implicitamente: un limite espresso può essere quello posto dall’articolo 139; un limite implicito può essere quello dell’articolo 2 della costituzione che fa riferimento ai diritti inviolabili.

I limiti impliciti o taciti si intendono invece, tutti quei limiti che sarebbero per definizione connaturati al concetto stesso di ordinamento giuridico statale, talché essi sussisterebbero, sempre e comunque, del tutto indipendentemente dal fatto di essere o meno esplicitati nel testo della costituzione.

Un’ulteriore distinzione:

Valore assoluto dei limiti della revisione costituzionale, significa ritenere che essi non possono in alcun modo essere legalmente superati nell’ambito dell’ordinamento al quale si riferiscono e che pertanto la loro violazione costituisce comunque un’atto rivoluzionario del quale consegue, in caso di successo, un mutamento dell’identità dello Stato.

Valore relativo di limiti, significa ritenere che essi, pur essendo insuperabili per la normale funzione di revisione costituzionale, lo sono invece qualora si ricorra a revisioni aggravate o diverse rispetto a quella prevista dall’ordinamento.

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