L’analisi di queste tesi fa emergere la necessità logica di spiegare in modo unitario il fondamento della giuridicità di tutte le norme che compongono un ordinamento giuridico.

Si può affermare che un ordinamento giuridico sorge quando sorgono le prime norme fondamentali di un’organizzazione, le norme cioè che riguardano essenzialmente l’individuazione del soggetto o dei soggetti ai quali spetta il potere di fissare le regole alle quali la comunità dovrà sottostare.

La differenza tra le teorie riguarda innanzitutto l’individuazione del principio costitutivo delle prime norme fondamentali. Esso è il principio di effettività, in base al quale le norme fondamentali debbono ritenersi sorte come norme giuridiche, quando ricevono un’obbedienza media e presumibilmente stabile allo stato dei fatti.

Le conseguenze sono immediate: il principio di effettività opera come fondamento giuridico non soltanto della nascita, ma anche della morte delle prime norme fondamentali. Più in generale, occorre tener conto del fatto che ogni ordinamento giuridico statale prevede norme sulla produzione di altre norme, norme, cioè, che prescrivono i requisiti di forma e di contenuto all’osservanza dei quali è subordinata la creazione di nuove norme. Nel nostro paese si fa riferimento all’ articolo 138 per quanto riguarda la formazione delle leggi di revisione costituzionale.

Il problema fondamentale è quello di stabilire in quale rapporto si pongono con l’effettività, le norme prodotte successivamente, all’interno di un ordinamento giuridico statale, ormai costituito. Una risposta è possibile qualora alla normazione sulle fonti si attribuisca un valore non costitutivo ma semplicemente dichiarativo: la norma prodotta, non è norma giuridica perché conforme alle norme che ne regolano la produzione, ma in quanto la conformità alle norme sulla normazione, costituisce l’indice di riconoscibilità della norma come parte dell’ordinamento e ne fa perciò presumere l’ effettività.

A questo punto possiamo definire lo Stato:

Lo Stato è un ordinamento giuridico sovrano fondato sul principio di effettività, con sfere determinate di validità personale e territoriale delle proprie norme.

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