Nella giurisprudenza costituzionale si assiste alla prevalenza di pronunce che si basano sull’art. 3. I criteri di giudizio in relazione al principio di eguaglianza rappresentano quindi uno strumento fondamentale per cogliere le fasi di sviluppo del controllo di costituzionalità.

Inizialmente la giurisprudenza costituzionale intese l’art. 3 in termini restrittivi come divieto di formulare trattamenti discriminatori. Tale impostazione riguardava l’astrattezza della legge e non anche il suo contenuto: l’indirizzo assunto dalla Corte, infatti, fu nel senso che <<la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni regolate implicherebbe valutazioni di natura politica, che alla Corte non spetta di esercitare>>. La Corte, quindi, escludeva qualsiasi sindacato sulle differenziazioni operate dalla legge, salvo quelle rientranti nella lettera dell’art. 3 co. 1. Tale impostazione risultava evidentemente limitata:

  • lasciando al legislatore la valutazione della diversità di situazioni si svuota di contenuti il principio di eguaglianza. In una società eterogenea come quella odierna, in particolare, l’astrattezza della legge è sempre meno idonea a tutelare l’eguaglianza. Una dimostrazione è data dal diritto penale, in relazione al quale più si avverte l’esigenza di una parificazione giuridica, più ci si adatta alle esigenze delle circostanze del reato. Il principio di non discriminazione, peraltro, comportava una generalizzazione del divieto di discriminazione, al di là dei sette motivi previsti dall’art. 3 co. 1.

Fondamentale in tale ambito risulta essere la sent. n. 53 del 1958, secondo cui non si incide sulla discrezionalità legislativa se si dichiara che il principio di eguaglianza viene violato se il legislatore assoggetta ad un’indiscriminata disciplina situazioni dichiarate diverse;

  • il bisogno di differenziazione può riguardare anche le sette categorie poste apparentemente come inderogabili dall’art. 3: spesso infatti è la stessa Costituzione a porre distinzioni (es. tutela delle minoranze linguistiche). In alcuni casi quindi può emergere l’esigenza di verificare se particolari motivi possano consentire il superamento della presunzione di incostituzionalità delle distinzioni fondate su uno dei profili elencati dall’art. 3 co. 1.
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